Imposte

Dichiarazione Imu entro il 31 dicembre 2020 per le modifiche 2019

Circolare del dipartimento Finanze: le variazioni 2020 andranno segnalate entro il 30 giugno 2021

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di Luigi Lovecchio


La dichiarazione Imu relativa alle modifiche intervenute nel corso del 2019 deve sempre essere presentata entro il 31 dicembre 2020. Invece, a partire dalle variazioni accadute nel corso di quest'anno, si applica il nuovo termine di legge, e cioè il 30 giugno dell'anno successivo. Le stesse regole dovranno essere considerate con riferimento agli immobili locati a canone concordato, per i quali, sino a tutti gli eventi avvenuti nel 2019, vige la norma del decreto crescita (Dl 34/2019) che esonera i contribuenti da qualsiasi obbligo dichiarativo.

Prima rata di acconto, si può scegliere tra criterio storico e previsionale

Sono alcuni dei chiarimenti sulla nuova Imu contenuti nella circolare 1 del 2020 del Dipartimento delle politiche fiscali. Il documento di prassi risponde in primo luogo a molti quesiti aventi ad oggetto le modalità di pagamento della prima rata di acconto, in scadenza al 16 giugno prossimo. Sul punto, il Mef afferma, correttamente, che il contribuente è libero di scegliere il criterio da applicare tra quello “storico” (la metà di quanto pagato per Imu e Tasi) e quello previsionale (importo commisurato al possesso del primo semestre 2020). Il criterio previsionale peraltro potrà essere attuato utilizzando sia le aliquote dell'anno scorso che quelle del 2020, se conosciute.

I chiarimenti sull’obbligo dichiarativo

Un altro chiarimento ha riguardato l'obbligo dichiarativo. Secondo l’articolo 1, comma 769, della legge 160/2019, la dichiarazione relativa alla nuova Imu deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo. Vale tuttavia ricordare al riguardo che risulta confermato il principio secondo cui non bisogna denunciare tutto ciò che è nella conoscibilità legale dei Comuni, anche attraverso la banca dati catastale. Allo scopo, le istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione precisano, di volta in volta, i casi in cui il modello deve essere presentato. Il decreto crescita (Dl 34/2019), all’articolo 3-ter, aveva differito il termine di presentazione della denuncia al 31 dicembre dell'anno successivo. Al riguardo, il documento di prassi conferma che quest'ultima scadenza resta in vigore per tutte le modifiche avvenute nel corso del 2019. Le stesse regole valgono per i contratti di locazione a canone concordato, per i quali spetta, anche in vigenza della nuova Imu, la riduzione del 25% dell'imposta calcolata con l'aliquota deliberata dal comune. In proposito, si ricorda che sempre il decreto crescita ha stabilito all'articolo 3-bis l'esonero da qualsivoglia obbligo dichiarativo relativo alle unità immobiliari in questione. La circolare lascia intendere che tale esonero conserva efficacia per tutte le locazioni pattuite nel corso del 2019, mentre a partire dai nuovi affitti si applicheranno le regole ordinarie, desumibili, per l'appunto, dalle istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione.

Sconti fiscali anche a chi non denuncia, se ha i requisiti
A proposito degli obblighi dichiarativi, si ricorda che sempre il Mef, nelle risposte fornite in occasione di Telefisco 2020, ha precisato che nella nuova Imu la dichiarazione non ha mai valenza costitutiva rispetto al diritto di avvalersi di agevolazioni e esenzioni. Questo perché nella disciplina di riferimento non vi è alcuna previsione che sancisca con la decadenza dal beneficio l'omissione dichiarativa. Ne consegue che se il contribuente non presenta la denuncia, allo stesso spetteranno comunque gli sconti di legge, in presenza dei requisiti di carattere sostanziale. Al più, potrà essere comminata la sanzione minima di 50 euro.

Si ritiene che tale regola subisca due eccezioni. La prima riguarda gli immobili inagibili o inabitabili che danno diritto alla riduzione a metà dell'imponibile solo se tale condizione è stata previamente dichiarata al Comune. La seconda attiene eventuali riduzioni o azzeramenti di aliquote che il comune abbia subordinato alla presentazione di una denuncia, con espressa sanzione di decadenza dal beneficio.

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