Imu, pensionati Aire senza sconto: più agevolati anziani e disabili
I residenti all’estero pagano per la casa vuota. Sanata la procedura di infrazione Ue
Nuova Imu e nuove regole. Da quest’anno tornano a pagare l’imposta i pensionati Aire, non è possibile limitare l’assimilazione prevista per gli anziani lungodegenti e gli Iacp possono usufruire dell’esonero previsto per gli alloggi sociali. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dal dipartimento delle Finanze a Telefisco 2020 in ordine all’applicazione della nuova imposta sugli immobili che unifica la vecchia Imu e la Tasi, eliminando così un inutile doppione e semplificando la vita a contribuenti e Comuni.
I soggetti Aire
Una prima questione riguarda la mancata riproposizione, nella nuova disciplina, dell’assimilazione all’abitazione principale della casa di proprietà dei soggetti Aire, pensionati all’estero, non locata né concessa in comodato. È l’agevolazione introdotta a partire dal 2015 dal Dl 47/2014, che ha modificato l’articolo 13 comma 2 del Dl 201/2011. Il ministero è già intervenuto in passato per chiarire alcuni aspetti applicativi, evidenziando tra l’altro che l’agevolazione scattava anche in presenza di doppia pensione (italiana ed estera) e che il Paese erogante l’assegno doveva coincidere con il Paese di residenza del soggetto (l’agevolazione non c’era, ad esempio, per il contribuente con pensione italo-svizzera residente in Francia), non essendo peraltro necessario che l’immobile fosse ubicato nello stesso Comune di iscrizione all’Aire (risoluzione n. 6/Df del 26/6/2015). Inoltre, il cittadino Aire non pagava l’Imu anche se possedeva più immobili, ma in tal caso doveva scegliere per quale immobile applicare l’agevolazione (risoluzione n. 10/Df del 5/11/2015). Ora il dipartimento delle Finanze chiarisce che dal 2020 questa agevolazione non è più applicabile perché è stata soppressa la norma che la prevedeva, peraltro soggetta a una procedura di infrazione comunitaria.
Anziani e disabili
Un altro chiarimento riguarda l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. È un’agevolazione facoltativa, la cui introduzione è rimessa alla decisione dei singoli Comuni, che la legge di Bilancio 2020 ha confermato in maniera più estesa rispetto al passato in quanto non più limitata alla proprietà o all’usufrutto ma riferita al generico «possesso» dell’immobile. Il quesito posto al Mef riguardava la possibilità per i Comuni di regolamentare un’applicazione più restrittiva della norma, ad esempio prevedendo che l’abitazione in questione oltre a non essere locata non dovesse essere concessa in comodato.Il dipartimento delle Finanze esclude però questa possibilità evidenziando che il legislatore ha rimesso all’autonomia dell’ente solo la scelta sull’applicazione o meno di tale disposizione. Non è neppure possibile superare l’ostacolo avvalendosi della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Dlgs 446/97, in presenza del divieto di intervenire sull’individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili.
Edilizia residenziale pubblica
Un’ulteriore questione affrontata dal Mef riguarda il regime impositivo degli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica (Ater, Aler, Acer, Arca, eccetera). Il dipartimento delle Finanze ribadisce il contenuto di una recente risposta a interrogazione parlamentare, fornita il 16/1/2020 in commissione Finanze della Camera, evidenziando che gli alloggi degli ex Iacp usufruiscono della detrazione di 200 euro che sostanzialmente “sterilizza” il valore dell’imposta. Il ministero sostiene inoltre che questi immobili possono usufruire del regime di esonero previsto per gli alloggi sociali se rientranti nella definizione di cui al Dm 22/4/2008. Affermazione non del tutto persuasiva, in quanto pur volendo considerare gli alloggi ex Iacp alla stregua degli alloggi sociali, la previsione di cui al comma 749 della legge di Bilancio 2020 non troverebbe mai applicazione. In sostanza la posizione ministeriale finirebbe per svuotare di contenuto la norma dei 200 euro, che non avrebbe alcun senso né alcuna concreta applicazione. E non è un dettaglio di poco conto.
Fondazioni bancarie
Infine il Mef chiarisce che le fondazioni bancarie non possono beneficiare dell’esonero dalla nuova imposta, confermando l’applicazione dell’articolo 9 comma 6-quinques del Dl 174/2012, che fa riferimento all’articolo 7 comma 1, lettera i) del Dlgs 504/92, disposizione quest’ultima richiamata dal comma 759 della legge di Bilancio 2020.