Controlli e liti

Imu, vale la rendita del Territorio

Il Comune aveva contestato il valore per l’azienda agricola con fotovoltaico

di Massimo Romeo

Un contribuente ha presentato ricorso contro un avviso di accertamento Imu emesso dal Comune , in relazione a immobili acquistati nell’ambito dell’attività di impresa agricola con annessa produzione di energia con pannelli fotovoltaici, con il quale veniva calcolata l’imposta dovuta sulla base di una maggiore rendita catastale, comprendente le componenti impiantistiche dell’immobile, rispetto a quella minore attribuita dall’agenzia del Territorio, derivante dallo scorporo degli impianti. Inoltre il ricorrente contestava l’applicazione delle sanzioni, in quanto, in base all’articolo 10 della legge 212/00, le stesse dovrebbero essere escluse non potendo venire irrogate al contribuente qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di ritardi o omissioni dell’amministrazione.

L’ente locale ribatteva che il ricalcolo della rendita era lecito atteso che la stessa derivava dallo scorporo delle componenti impiantistiche dell'immobile (imbullonati), in base all’articolo 1 della legge 20/15; evidenziava che gli atti di aggiornamento catastale previsti da tale normativa hanno effetto dal 1° gennaio 2016, se presentati entro il 15 giugno 2016 e, pertanto, non erano applicabili per l’annualità contestata (2013).

La Ctp Milano, sentenza 336/2020, accoglie le doglianze del ricorrente sul presupposto «che la rendita attribuita dall’agenzia del Territorio è quella che deve essere considerata a ogni fine fiscale». La Ctp osserva che l’attribuzione della rendita da parte dell’agenzia del Territorio di Milano era avvenuta in seguito a dichiarazione di variazione presentata in base al Dm 26 luglio 2012 il quale prevedeva che gli effetti dell’iscrizione della nuova rendita avessero valenza retroattiva per i precedenti 5 anni.

La Ctp conclude affermando che l’ente impositore (il Comune) non può fondare la determinazione dell’imposta in base a una rendita che non trova riscontro documentale, ma deve assolvere la stessa imposta in base a quanto determinato dal Fisco.

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