Adempimenti

Imu versata al Comune sbagliato, ok alla comunicazione nel processo

La Ctr Lazio conferma che l’accertamento è inibito e «salva» il contribuente che ha avvisato gli enti

ADOBESTOCK

di Andrea Taglioni

Non può essere richiesta l’Imu al contribuente che, anche per mero errore, ha versato l’imposta ad un Comune diverso rispetto a quello legittimato alla riscossione. In questo caso, infatti, caso all’ente locale è inibita l’azione accertativa e se viene esercitata deve essere dichiarata illegittima. Spetta all’ente, che ha ricevuto erroneamente le somme, riversarle all’amministrazione effettivamente creditrice. Ad averlo stabilito è la Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza n. 5519/2019. Si tratta di una delle pronunce inserite nel Massimario delle Ctr Lazio di prossima pubblicazione.

È importante porre in rilievo il contesto normativo all’interno del quale i giudici capitolini hanno confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.
La legge n. 147 del 2013, all’articolo 1, comma 722, ha disciplinato l’ipotesi del versamento erroneamente effettuato dal contribuente a un ente locale incompetente.

A questo riguardo viene previsto che il Comune venuto a conoscenza dell’errato versamento - anche in assenza di segnalazione da parte del contribuente - deve attivarsi autonomamente in maniera tale da far riassegnare al Comune competente le somme indebitamente percepite. Qualora l’errore venisse ravvisato dal contribuente, questo, nella propria istanza (indirizzata sia al Comune competente sia a quello incompetente) dovrà indicare gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Come emerge anche dalla circolare 1/DF del 14 aprile 2016, con tale intervento normativo il legislatore ha cercato di porre fine a quella prassi amministrativa con cui, nonostante il contribuente avesse dimostrato l’adempimento tributario, anche se a Comuni incompetenti, questi, non avendo evidenza del versamento, procedevano comunque alla notifica dell’avviso di accertamento, rifiutandosi anche l’eventuale annullamento dell’atto in autotutela.

Il caso da cui trae origine la pronuncia fa seguito all’emissione di un avviso di accertamento con il quale l’ente contestava per l’appunto il mancato versamento dell’Imu. Il giudice di primo grado, però, ha dato ragione al contribuente, che - per mero errore nell’individuazione del codice catastale comunale - aveva pagato l’imposta a un altro Comune. Per il giudice, il versamento doveva ritenersi comunque valido.

I giudici di secondo grado, nel confermare la sentenza impugnata hanno preliminarmente richiamato il dettato normativo desumendo, inequivocabilmente, l’assenza dei presupposti del potere di accertamento tenuto conto che il contribuente, nel corso del giudizio e, senza che ciò fosse normativamente imposto, aveva dato formale comunicazione ad entrambi gli enti dell’erroneo versamento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©