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In caso di demolizione e ricostruzione la variazione dell’area di sedime non fa perdere il sismabonus

Demolizione e ricostruzione

di Marco Zandonà

La domanda

Una società immobiliare dovrà demolire e ricostruire un proprio immobile, con autorizzazione comunale di ristrutturazione e ampliamento, con l’obiettivo di vendere ai futuri acquirenti gli appartamenti realizzati fruendo dell’agevolazione sisma-bonus acquisti. Se l’autorizzazione comunale prevede la ricostruzione dell’immobile sul medesimo lotto di terreno, ma non nella medesima posizione occupata in origine, può inficiare la detrazione sisma-bonus acquisti per i futuri acquirenti? Si chiede inoltre se la costruzione di nuovi box sul medesimo lotto di terreno di cui sopra, pertinenziali agli appartamenti sopra menzionati, integri la possibilità per i futuri acquirenti di cumulare al sisma bonus acquisti l’ulteriore detrazione fiscale del 50% sul costo di costruzione del box. Infine, si chiede conferma che competa anche la detrazione fiscale del bonus mobili.
M. P. – Bergamo

Con la risposta 131 del 27 dicembre 2018 è stato precisato che il sismabonus (attualmente al 110%, articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 convertito in legge 77/2020, articolo 1, commi 66 - 77 legge 30 dicembre 2020, n. 178, circolare 24/E/2020, circolare 30/E/2020 e la Guida al 110% su www.agenziaentrate.it) si applica anche per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che vengono ricostruiti con con variazione di area di sedime. Da ultimo, con la risposta 455 del 7 ottobre 2020, l'agenzia delle Entrate si è pronunciata sugli effetti fiscali dell'articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che fa rientrare tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico (esclusi gli interventi nei centri storici), a condizione che questi interventi siano in linea con la normativa urbanistica locale (piano casa, regolamento edilizio e normativa regionale). Tutto ciò premesso, nel caso di specie, gli acquirenti delle unità immobiliari potranno fruire del sismabonus acquisti. In particolare, l’articolo 16, comma 1 septies, del decreto legge 63/2013, convertito in legge 90/2013 riconosce all’acquirente di unità immobiliari antisismiche site in uno dei Comuni in zona a rischio sismico 1, 2 e 3 la detrazione del 110% di 96mila euro, purché l’unità immobiliare sia ceduta, entro i 18 mesi dalla fine lavori, dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che vi abbia effettuato interventi di demolizione e ricostruzione (anche su area di sedime differente). A tal fine, come precisato dall’agenzia delle Entrate, si tiene conto, ai fini dell’agevolazione, del numero delle unità immobiliari realizzate e accatastate al termine dei lavori (risposta 325 del 9 settembre 2020). Tale beneficio si applica solo se l’acquirente è una persona fisica non esercente attività di impresa. Se si vende l’abitazione con il box il limite cui commisurare il 110% è unico, mentre per il box non si rende applicabile nemmeno la detrazione del 50% prevista per l’acquisto del box pertinenziale di nuova costruzione (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 58 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di bilancio per il 2021; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Anche nell’ipotesi di sismabonus acquisti si applica, invece, il bonus mobili per l’acquisto dell’arredamento e degli elettrodomestici destinati ad essere allocati nella casa acquistata (risposte 61, 62 e 64 del 19 febbraio 2019 e faq del governo sul 110%).

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