Controlli e liti

In caso di deposito nessun prelievo a titolo di registro

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di Rosanna Acierno

Se la legge prevede un criterio generale, spesso le indicazioni di dettaglio sono state emanate nel corso degli anni dalle Entrate.

Penale. La clausola penale volontaria (articolo 1382 del Codice civile) è la pattuizione con cui viene stabilita la corresponsione di un certo importo in caso di inadempimento. Con tale clausola, dunque, viene liquidato in via convenzionale il danno. In tal caso, se da un lato il legislatore non individua espressamente il trattamento impositivo, con la risoluzione 91/E del 2004, relativa a una penale contenuta in contratto di appalto, l’Agenzia ha precisato che:

le disposizioni contenute nell’atto in esame (contratto d’appalto e clausola penale) derivano necessariamente le une dalle altre e, pertanto, l’atto è soggetto all’imposta di registro dovuta per «…la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa» mentre la clausola penale volontaria sconta il registro in misura fissa (200 euro) ex articolo 27, comma 1, del Dpr 131/86;

ove l’inadempimento si configuri e la somma pattuita a titolo di penale venga corrisposta, su di essa dovrà essere pagata l’imposta di registro del 3% (al netto dei 200 euro già versati in sede di registrazione).

Clausola risolutiva espressa. Regolata dall’articolo 1456 del Codice civile, è la pattuizione in base alla quale le parti stabiliscono che il rapporto giuridico si può risolvere nel caso in cui una o più specifiche obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità individuate nel corpo dello stesso contratto. L’imposta di registro non è dovuta sulla clausola vera e propria, ma sulle prestazioni derivanti da essa. In particolare, solo la risoluzione del contratto sconta il registro nella misura fissa di 200 euro se dipende da clausola risolutiva espressa. Qualora poi in caso di risoluzione sia prevista anche la corresponsione di una somma, su tale importo dovrà essere pagata l’imposta (nella misura dello 0,5% ove il pagamento sia versato seduta stante oppure del 3% ove sia differito nel tempo).

Deposito cauzionale. Versato dal conduttore, il deposito serve a tenere indenne il locatore da qualsiasi inadempimento contrattuale, compreso il regolare pagamento dei canoni e il ripristino degli eventuali danni causati dal locatario all’immobile. Al riguardo, con la risoluzione 151/E del 2002, le Entrate hanno affermato che qualora non intervengano soggetti terzi per la prestazione di eventuali garanzie, il deposito cauzionale non è soggetto all’aliquota dello 0,5 per cento. Inoltre, con sentenza 3042/19/2019 del 5 luglio scorso, la Ctp di Milano ha affermato che la clausola che autorizza il locatore a trattenere in via provvisoria il deposito cauzionale fino al risarcimento dei danni arrecati all’immobile affittato non ha natura di clausola penale. Di conseguenza, a prescindere da come sia stata formalmente denominata, non può essere assoggettata ad autonoma tassazione ai fini del di registro.

Garanzie di terzi. Il contratto di locazione può prevedere anche la prestazione di una fideiussione o di altra garanzia da parte di terzi. In tal caso, in base all’articolo 6 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/86, l’imposta di registro è dovuta nella misura dello 0,5% (calcolato sull’importo delle garanzie prestate da terzi).

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