L'esperto rispondeContabilità

In caso di rivalutazione dei beni strumentali nel 2020 l’efficacia fiscale è differita al 2021

Rivalutazione

di Gianluca Dan

La domanda

Nel caso di rivalutazione dei beni strumentali eseguita a norma del decreto legge 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla legge 126 del 13 ottobre 2020, mi si sono presentati i seguenti due casi (con numeri di fantasia):
1) bene completamente ammortizzato rivalutato per 1.000 euro; nel quadro RV1 valore fiscale è corretto indicare come valore inziale zero, e non indicare nulla in colonna 11 (incrementi) e nemmeno in colonna 12 (decrementi) oppure devo indicare nella casella 11 incrementi l’importo della rivalutazione e nei decrementi ( colonna 12) l’importo relativo alla quota di ammortamento annuale?
2)Nel caso di bene non completamente ammortizzato è corretto indicare nel rigo RV1 colonna 10 il costo del bene residuo senza indicare nulla nella colonna 11 (incrementi) ed indicare nella colonna 12 (decrementi) la quota di ammortamento sul valore del cespite residuo indicato in colonna 10?
F. R. – Bergamo

Supponendo dal tenore del quesito che il lettore abbia effettuato la rivalutazione con efficacia fiscale, mediante versamento dell’imposta sostitutiva del 3%, si determina un disallineamento temporaneo da monitorare mediante il quadro RV, perché l’efficacia fiscale della rivalutazione è differita al 2021.
Nel primo esempio, andrà indicato l’effetto civilistico della rivalutazione nelle colonne da 5 a 8 e non dovrà essere compilata la sezione del valore fiscale in quanto il riconoscimento fiscale avviene solo nel 2021. Nel secondo caso, si ritiene corretto indicare nella colonna 10 il valore fiscale residuo, nulla nella colonna 11 e nella colonna 12 il decremento relativo alla quota di ammortamento fiscale del 2020 (effettuata sul valore ante rivalutazione).

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