Contabilità

In caso di scissione la riserva va ripartita

di Giorgio Gavelli

Cosa accade alla riserva di rivalutazione (non affrancata) in caso di scissione parziale della società nel cui bilancio essa si è creata? Questa domanda va riproposta alla luce delle nuove modalità di rivalutazione. Sulla riserva creata in applicazione dell’articolo 15 del Dl 185/2008 l’Amministrazione ha affermato – prima con risoluzione n. 98/E/2017 e poi con risposta a interpello n. 97/2020 – che:

all’interno del «periodo di sorveglianza» (in cui, nel caso di realizzo dei beni, fiscalmente non si tiene conto dei maggiori valori iscritti e le plus/minus contabili sono disallineate rispetto a quelle fiscali) vi è un legame tra riserva in sospensione d’imposta e elementi patrimoniali a fronte delle quali è stata costituita. Quindi, in tale periodo, si applica quanto previsto dal terzo periodo del comma 9 dell’articolo 173 Tuir, secondo cui «se la sospensione d’imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi»;

successivamente si applicano i principi generali espressi dal primo periodo del comma 9, e quindi «le riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali» attribuite alle beneficiarie o mantenute presso la scissa.

Stante quanto sopra, esaminando le varie ipotesi di rivalutazione percorribili è possibile concludere che:

la rivalutazione fiscalmente onerosa di cui all’articolo 110 del Dl Agosto, mantenendo il triennio di sorveglianza ai fini delle plus/minus fiscalmente rilevanti, origina una riserva da attribuirsi integralmente alla società che acquisisce gli elementi patrimoniali rivalutati sino al 2023, per poi rientrare nella regola della attribuzione proporzionale;

la rivalutazione con valenza solo civilistica determina una riserva non in sospensione d’imposta, che segue sin da subito i principi generali di attribuzione proporzionale delle componenti di patrimonio netto;

stessa sorte la riserva di una rivalutazione fiscalmente rilevante ma affrancata con sostitutiva del 10% non più in sospensione d’imposta;

la rivalutazione gratuita per alberghi e terme crea una riserva in sospensione d’imposta che, ove non affrancata, segue i principi espressi con la risoluzione n. 98/E/2017;

più dubbia la natura della riserva per le coop agricole a mutualità prevalente (articolo 136-bis D.L. n. 34/2020), dove compare un richiamo alle regole generali ma non si versa la sostitutiva da affrancamento.

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