Adempimenti

In dogana nessuno slittamento dei termini di verifica o riscossione

Per i dazi valgono le regole del’Unione europea e non sono previste proroghe

Per i dazi doganali, valgono le regole Ue e non sono ammessi differimenti, proroghe, né ipotesi di allungamento dei termini di verifica, accertamento o riscossione.

Sono queste le conclusioni dell’ulteriore intervento di chiarimento sugli effetti del Dl 18/20 emanato dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La prima questione affrontata dall’amministrazione è riferita agli effetti dell’articolo 67 del Dl 18/20, che ha previsto la sospensione dall’8 marzo 20 al 31 maggio 20 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli enti impositori, prorogandone al contempo, di due anni, i termini di prescrizione.

Precisano dall’agenzia dell e Dogane, però, che questa norma non si applica in materia di “dazi doganali e dei connessi diritti doganali”, dove vale la norma primaria recata dal codice, che fissa la decadenza dall’azione di accertamenti in tre anni, senza prevederne ipotesi di proroga.

Sul punto, pure condivisibile a livello di principio, si osserva che il disposto del codice è relativo ai soli dazi (risorse proprie) e non anche, necessariamente, agli altri “diritti doganali”, come l’Iva o le accise d’importazione.

Inoltre, è bene osservare che, accanto a questa posizione, sarebbe utile indirizzare gli uffici affinché, in questo periodo, procedano agli accertamenti strettamente necessari, ossia quelli in scadenza, perché per i contribuenti gestire oggi verifiche, magari massive e a posteriori, si può rilevare una criticità non sostenibile.

In ultimo, è interessante l’osservazione della Commissione Ue, riportata dalla stessa autorità doganale, per cui non vi è alcuna idea, in questo periodo di profonda crisi, di «posticipare o facilitare il pagamento dei dazi doganali in tutta l’Ue da parte degli operatori», che possono essere sospesi, in fase esecutiva, per «gravi difficoltà economiche e sociali», come previsto dal Codice doganale Ue.

Un secondo tema, pure rilevante, attiene agli effetti doganali delle disposizioni di cui all’articolo 68 del Dl 18/20, che ha disposto, anzitutto, la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, versamenti che dovranno essere effettuati in una unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Questa norma, al contrario della precedente, si applica anche in dogana, in quanto non incompatibile con il sistema di riscossione dei dazi previsto in ambito Ue, sebbene anche su questo punto l’autorità mantenga una riserva, da sciogliersi dopo i prossimi confronti proprio con la Commissione Ue.

Ancora sull’articolo 68, viene esplicitato come si applichi anche ai dazi la disposizione del relativo comma 3, per cui è differito il termine per il versamento della rata dovuta per le definizioni agevolate dei carichi di riscossione; resta inteso che, al termine del differimento, il contribuente pagherà, unitamente, due rate, quella scadenzata e quella differita.

Altre precisazioni coinvolgono poi l’articolo 92 del Dl 18/20, che ha differito il pagamento dei diritti doganali, già corrisposti in via differita, di ulteriori 30 giorni, norma che avrebbe avuto migliore utilità se anche la capienza del credito degli operatori fosse aumentata, evitando che la stessa sia di fatto inapplicabile, anche se sul punto la dogana è netta nel rifiutare questa ipotesi.

Inoltre, sempre su questo tema, si osserva che la proroga viene, per la verità con non troppo utile restrizione derivante da una precisa interpretazione del Codice, riservata ai soli soggetti che “gestiscono servizi di trasporto merci”, in quanto i soli richiamati dall’articolo 61 del Dl in commento.

I gestori dei servizi di trasporto
Sul punto, si ritiene superata la tematica dell’esatta individuazione dei soggetti qualificabili come “gestori di servizi di trasporto”, ora indicati dalla risoluzione 14/20 dell’agenzia delle Entrate; tuttavia, resta la questione degli operatori industriali o commerciali che agiscono direttamente con il loro conto, esclusi da un beneficio che, si ritiene, poteva essere concesso in via generalizzata, almeno per l’Iva all’importazione.

In ultimo, la Dogana precisa che le sospensioni dei termini per gli interpelli non si applicano per quelli richiesti dalla regolamentazione doganale Ue, che è prevalente, salva proroga richiesta dall’autorità o dagli operatori.

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