Adempimenti

In giudizio le Onlus non godono di esenzioni dal contributo unificato

Per le Sezioni unite il generico richiamo agli “atti” riguarderebbe i soli adempimenti amministrativi

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Nessuna esenzione dal contributo unificato per le associazioni di volontariato in caso di instaurazione di giudizi. Questo quanto emerge dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 10014/2021 a fronte di un giudizio intrapreso da parte del Codacons.

Stando al ricorrente la specifica norma di esenzione per gli atti richiesti da Onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche, includerebbe anche le attività processuali. Secondo la Suprema corte, invece, è proprio il combinato disposto nelle norme che ammettono puntuali forme di esenzione (articolo 10 del Testo unico del 2002 e articolo 27 bis della Tabella B allegata al Dpr 642/1972) ad escludere dal novero della disciplina agevolativa gli atti processuali. Vista la peculiarità del prelievo alla base del contributo unificato il generico richiamo normativo agli “atti”, stando alla Corte, non riguarderebbe la fase processuale ma i soli adempimenti amministrativi.

Per di più, come rilevato nella sentenza, non potrebbe neppur ammettersi l'esenzione dal contributo sulla base di un'interpretazione estensiva delle norme di settore. L'articolo 8 della legge 266/1991, infatti, in tema di organizzazioni di volontariato riconosce l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo in virtù delle finalità di solidarietà sociale perseguite dall'ente stesso. Ciò si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività delle norme che, in via derogatoria a quelle ordinarie, prevedono particolari ipotesi di esenzione di tipo oggettivo (come nel caso dei processi in materia di assicurazione sociale, assegni familiari, pensioni o reversibilità).

D'altro canto, l'esenzione da tale tributo ad avviso della suprema sorte non potrebbe neppure, come sostenuto dal Codacons, essere esclusivamente fondata sulla qualità del soggetto che agisce in giudizio e delle attività sociali intraprese dall'ente stesso. Questo comporterebbe di fatto l'assegnazione di complesse valutazioni di meritevolezza impropriamente rimesse al funzionario di cancelleria.
Tuttavia non può non evidenziarsi che, seppur il contributo si caratterizzi per essere un prelievo coattivo finalizzato al finanziamento dell'attività giudiziaria e, pertanto, dovuto al di là della natura dell'ente, una possibile estensione dell'esenzione alle realtà non profit non sarebbe affatto peregrina. Va considerato, infatti, che il legislatore in alcuni casi ha collegato al processo particolari ipotesi di esenzione. Non da ultimo l'articolo 76 del Testo unico del 2002 che ammette al patrocinio a spese dello Stato associazioni senza scopo di lucro e che non esercitano un'attività economica.

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