Contabilità

In manovra la possibilità di riallineare l’avviamento e le altre attività immateriali

Un emendamento al Ddl di Bilancio estende la chance ai soggetti Ias e agli asset privi di tutela giuridica come le liste clienti

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di Giacomo Albano

Riallineamento agevolato esteso all’avviamento e alle altre attività immateriali. Con un emendamento alla legge di Bilancio – votato domenica 20 dicembre in commissione Bilancio alla Camera – viene integrata la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio 2020 introdotta dal decreto Agosto (articolo 110, Dl 104/2020, convertito in legge 126/2020). In particolare, viene estesa la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio (il cosiddetto riallineamento) anche in relazione alle attività immateriali prive di tutela giuridica.

Riallineamento o rivalutazione
In realtà il testo dell’emendamento – rubricato «Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica» – sembrerebbe estendere tale possibilità anche alla rivalutazione, quindi all’iscrizione in bilancio di maggiori valori imputabili all’avviamento ed alle altre immobilizzazioni immateriali prive di tutela giuridica. Ma il testo della norma (nuovo comma 8-bis dell’articolo 110 del Dl 104), che fa riferimento alle disposizioni dell'articolo 14 della legge 342/2000, circoscrive chiaramente l’ambito di applicazione della stessa alla sola fattispecie del riallineamento.

Come noto, in aggiunta alla rivalutazione dei beni d’impresa, l’articolo 110 del Dl 104 ha previsto, al comma 8, la possibilità di adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2019.

Chance anche per i soggetti Ias
A differenza della rivalutazione, riservata ai soli soggetti Oic, possono optare per il riallineamento anche i soggetti Ias/Ifrs. Possono essere riallineati i maggiori valori contabili rispetto a quelli fiscali iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019 riferibili agli stessi beni – materiali, immateriali e partecipazioni - suscettibili di rivalutazione.

Asset oggetto dell’operazione
Per quanto concerne i beni immateriali, in linea con le precedenti leggi di rivalutazione, l'opzione poteva finora riguardare quelli consistenti in diritti giuridicamente tutelati, come ad esempio i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, le licenze, i marchi, il know-how e altri diritti simili, mentre erano escluse le immobilizzazioni immateriali costituite da meri costi pluriennali, quali l’avviamento e le spese ad utilità pluriennali (circolare 14/E/2017).

L’emendamento estende ora tale possibilità anche all'avviamento ed alle restanti «attività immateriali», finora esclusi sia dalla rivalutazione (per la quale l’esclusione viene confermata) che dal riallineamento. Peraltro, mentre la rubrica dell’emendamento fa riferimento ai “beni” immateriali (concetto che difficilmente si sposa con l’assenza di tutela giuridica), il testo fa riferimento più in generale alle “immobilizzazioni” immateriali, ricomprendendo quindi nell’ambito di operatività della norma, oltre all’avviamento (espressamente citato), anche i costi pluriennali, le immobilizzazioni in corso ed altre immobilizzazioni che non si qualificano come beni giuridicamente tutelati (quali esempio portafoglio ordini e lista clienti, se rilevati separatamente dall’avviamento).

Come e quando effettuare il riallineamento
Il riallineamento è possibile in tutti i casi in cui i valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019 risultino superiori ai valori fiscalmente riconosciuti. Ciò si verifica, tipicamente, a seguito di operazioni straordinarie fiscalmente neutrali (fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda) nell'ambito delle quali emergono maggiori valori contabili fiscalmente non riconosciuti. Altra ipotesi ricorrente riguarda i soli soggetti Ias/Ifrs, che hanno iscritto un valore di avviamento non ammortizzato ai fini contabili (in base alle regole Ias/Ifrs) ma dedotto fiscalmente in via extracontabile.

In questi casi, con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 3%, sarà quindi possibile ottenere immediatamente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio e dedurre fiscalmente gli ammortamenti in relazione a tutte le immobilizzazioni immateriali.

Scheda di lettura non uniforme
Va da ultimo evidenziato come le schede che accompagnano l’emendamento facciano riferimento – oltre alla possibilità di “rivalutare” l’avviamento e i “beni immateriali” privi di rilevanza giuridica - ad un’imposta sostitutiva del 10 per cento, che tuttavia non trova riferimento nel testo della norma.

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