Contabilità

In nota integrativa i warrant vanno indicati a fair value

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di Franco Roscini Vitali

Abrogazione del principio contabile Oic 7 (Certificati verdi), emendamenti che riguardano i principi contabili Oic 28 (Patrimonio netto) e Oic 32 (Strumenti finanziari derivati). L'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la versione definitiva degli emendamenti 2018 che possono essere applicati prospetticamente ai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2018. L'applicazione prospettica (principio Oic 29) evita la rideterminazione dell'informazione comparativa degli effetti derivanti dalla prima applicazione degli emendamenti: non è necessario riscrivere, ai soli fini comparativi, il bilancio 2017.

L'Oic 7 è abrogato perché la normativa sui certificati verdi è terminata nel 2018. Nell'Oic 28 l'emendamento riguarda l'informativa riferita ad un warrant che prevede l'obbligo da parte dell'emittente di consegnare un numero variabile di azioni proprie ad una data futura: è aggiunto il paragrafo 41A nella parte relativa al contenuto dell'informativa che deve essere inclusa nella nota integrativa.

Il principio Oic 32 esclude dal proprio ambito di applicazione i contratti derivati che hanno per oggetto azioni proprie e non vi sono indicazioni nei principi contabili nazionali circa la valutazione al fair value dei warrant emessi. Infatti, tali contratti sono considerati componenti di patrimonio netto e pertanto rientrano nell'ambito di applicazione del principio Oic 28.

L'Oic ritiene utile l'informazione circa il fair value dei warrant emessi che prevedono la determinazione del numero di azioni assegnate ai possessori solo al momento dell'esercizio dell'opzione.

L'Oic 28 richiede l'informativa su azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni e titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono: questo, per quanto prescrive l'articolo 2427 numero 18 del codice civile.

Tale informativa non prevede di fornire informazioni del fair value dei contratti citati, tra i quali rientrano anche i warrant: pertanto, il nuovo paragrafo 41A dell'Oic 28 prescrive, nella nota integrativa, l'informativa sul fair value dei contratti derivati aventi ad oggetto azioni della società per i quali la determinazione del numero delle azioni assegnate ai possessori avviene solo al momento dell'effettivo esercizio dell'opzione.

Nell'Oic 32 l'emendamento riguarda un aspetto particolare relativo ai derivati di copertura di flussi finanziari riferito al rilascio della riserva in presenza di perdite non recuperabili, anche relative a coperture semplici.

La contabilizzazione dei derivati relativi ai flussi in questione comporta la rilevazione delle variazioni di fair value, calcolate alla chiusura dell'esercizio, in una riserva negativa o positiva di patrimonio netto.

In presenza di una riserva negativa, se la società non prevede di recuperarla in tutto o in parte in un esercizio o in più esercizi futuri, deve immediatamente imputare nella voce B.13 “Altri accantonamenti” del conto economico la riserva o la parte della stessa che non prevede di recuperare: non si utilizza la voce D.19.d) come indicato in precedenza nel principio contabile.

Questa situazione si verifica quando il prezzo di acquisto a termine di un bene più il valore della riserva è superiore all'ammontare della futura rivendita: pertanto, se l'operazione nel suo complesso è in perdita, la riserva negativa non può considerarsi recuperabile. Un esempio è l'acquisto di una materia prima, successivamente parte di un prodotto finito, destinata alla rivendita.

Si tratta di “contratti onerosi” per i quali l'Oic 31 impone di rilevare immediatamente nel conto economico la perdita con, come contropartita, l'iscrizione nello stato patrimoniale di un fondo per oneri. L'utilizzo della voce B.13 del conto economico anziché, in base alle regole generali (Oic 31), di altra voce “per natura”, è dovuta a motivi di semplificazione.

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