Adempimenti

In Redditi il bonus investimenti anticipa la maggiorazione «4.0»

Anche se l’interconnessione avviene l’anno successivosi indica subito il codice L2. Nel modello F24 anche l’identificativo del credito potenziale

di Giorgio Gavelli

Secondo una Faq apparsa sul sito dell’agenzia delle Entrate, nell’ipotesi di un bene potenzialmente agevolabile 4.0 acquisito ed entrato in funzione nel 2021 ma interconnesso solo nel 2022, per cui l’anno scorso si è fruito del credito d’imposta ordinario e solo quest’anno del credito d’imposta maggiorato, il quadro RU del modello Redditi 2022 andrebbe compilato come se, fin da subito, fosse maturato il credito d’imposta «4.0». La risposta, sicuramente influenzata dalla necessità per le Entrate di monitorare le risorse spese con fondi Pnrr, stupisce non poco ed appare in controtendenza a quella che sembrava l’interpretazione più ragionevole (si veda «Il Sole-24 Ore» del 3 settembre 2022). Al punto che ha spiazzato diversi software di compilazione dei modelli dichiarativi ed ora si deve intervenire manualmente, ove non presentare addirittura dichiarazioni integrative.

Ricordiamo che la circolare n. 9/E/2021 (par. 5.4) ha confermato che le imprese, nel caso in cui l’interconnessione sia perfezionata in uno o più periodi d’imposta successivi all’entrata in funzione del bene, hanno possibilità di scelta: si può godere del credito d’imposta “ordinario” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure si può decidere di attendere l’interconnessione e fruire del credito di imposta “maggiorato” senza decurtazioni.

In proposito si è osservato che indicare sin da subito il credito d’imposta “pieno” avrebbe anticipato un beneficio senza che si fossero ancora realizzati tutti i relativi requisiti, per cui appariva più corretto non riportare nulla fino all’intervenuta interconnessione ovvero (se si fosse optato per iniziare a fruire del credito d’imposta “ordinario”) compilare il quadro RU in maniera corrispondente (codice credito «L3»). In quest’ultimo caso, restava il problema di come transitare dal codice «L3» al codice «L2» ad interconnessione avvenuta, atteso che i corrispondenti righi prevedono solo utilizzi dei crediti e non passaggi da una agevolazione all’altra.

La risposta alla Faq pubblicata dall’Agenzia cambia radicalmente impostazione. Sin dall’anno di acquisizione occorre indicare il credito d’imposta 4.0 (codice «L2») come se si fosse già perfezionato (pare di capire anche in caso di rinuncia al provvisorio credito “ordinario”), con l’effetto che si indica in dichiarazione un credito di cui non si può fruire (se si attende l’interconnessione) o, comunque, diverso (per importo e per natura) da quello in corso di fruizione (se si opta per partire con il credito “ordinario”). L’importo dell’investimento andrebbe sin da subito riportato a rigo RU130, colonna 4, per l’ammontare complessivo del costo sostenuto.

L’Agenzia prosegue affermando che a partire dall’anno di interconnessione il credito «dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza» e il residuo «suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo». Ancora più sorprendente è la richiesta di indicare sempre nel modello F24 il codice tributo «6936», anche quando si parte utilizzando il credito “ordinario” e, quindi, con un’aliquota non prevista per il credito contraddistinto da quel codice tributo. Per chi avesse utilizzato il codice «6935» (ossia quello corrispondente al credito effettivamente utilizzato) andrebbe effettuata la correzione tramite Civis. Nel modello F24 il campo «anno di riferimento» va valorizzato con l’anno di entrata in funzione del bene, fino all’intervenuta connessione, da quando il campo in questione andrà invece valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata.

Nel caso in cui l’impresa giunga alla conclusione che il bene acquistato non verrà mai interconnesso, secondo la Faq, l’importo residuo del credito d’imposta, da indicare nel rigo RU12, deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili Transizione 4.0, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata «Vedere istruzioni».

Insomma, l’esigenza di “battezzare” sin dall’acquisto il bene come potenzialmente «4.0» travolge ogni altra considerazione: si indica in dichiarazione un credito che non si ha ancora diritto di utilizzare (in tutto o in parte), riportando sia nel modello Redditi che nel modello F24 codici che si riferiscono ad un credito differente da quello che si sta realmente compensando. Facendo una marcia indietro (ma sempre sotto le insegne di un credito «4.0») anche quando l’interconnessione si presenta come tecnicamente impossibile. Va ricordato, in ogni caso, che la normativa che disciplina il credito d’imposta non prevede che l’indicazione del beneficio nel quadro RU del modello Redditi sia a pena di decadenza dal contributo, come più volte affermato anche dalle Entrate.

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