Adempimenti

In RW e senza Ivafe il credito sul prestito alla società estera

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di Antonio Longo

Va indicato in RW, ma non è soggetto a Ivafe, il credito che una persona fisica residente in Italia vanta a seguito della “conversione” di obbligazioni emesse da una società estera in default. È quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 386 di ieri .

L’istante aveva sottoscritto obbligazioni di una società estera poi entrata in sofferenza. Nell’ambito di un piano di ristrutturazione del debito, a fronte delle obbligazioni sottoscritte, all’istante è stato riconosciuto un credito derivante da un “prestito” pari a una certa percentuale del valore nominale dei titoli obbligazionari, aumentato degli interessi non percepiti e convertito in dollari americani. L’istante (creditore) ha chiesto chiarimenti su come adempiere correttamente agli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività estere (compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi) e di pagamento dell’Ivafe.

Il quadro RW va compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Dal 2013, la compilazione del quadro RW è necessaria anche per la liquidazione delle imposte sul valore delle attività finanziarie (Ivafe) e degli immobili esteri (Ivie).

Come chiarito dalla stessa agenzia delle Entrate (circolare 38/E del 2013), tra le attività finanziarie estere oggetto di monitoraggio rientrano i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti tra cui i finanziamenti suscettibili di produrre proventi finanziari. Nel caso di specie, a seguito del default dell’emittente, l’istante ha aderito a un “credit agreement”, diventando in sostanza finanziatore della società per una quota percentuale riconosciuta in sostituzione delle obbligazioni originariamente sottoscritte. L’Agenzia ritiene, quindi, che l’istante sia obbligato a indicare il controvalore in euro del credito “estero” nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi, dichiarando altresì i redditi derivanti. Quanto all’Ivafe, dal 2012 l’imposta si applica sul valore dei «prodotti finanziari», dei «conti correnti» e dei «libretti di risparmio» detenuti all’estero.

Per la definizione di «prodotti finanziari» qui rilevante occorre fare riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera u), del Tuf: si tratta degli «strumenti finanziari» e di «ogni altra forma di investimento di natura finanziaria ...». La definizione di «strumenti finanziari» è a sua volta contenuta nel successivo comma 2, che include, tra gli altri, i «valori mobiliari», per tali intendendosi quelli che possono essere negoziati nel mercato dei capitali. Nel caso di specie, per qualificarsi come «valore mobiliare», l’Agenzia ritiene che il «prestito» verso Alfa debba poter essere negoziato nel mercato dei capitali. Solo in questa ipotesi, ricadrebbe nella categoria dei «prodotti finanziari» soggetti a Ivafe con l’aliquota del 2 per mille. Ove così non fosse, la sola compilazione del quadro RW (senza il pagamento dell’Ivafe) esaurirebbe gli obblighi fiscali dell’ex obbligazionista italiano.

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