Inammissibile la questione dell’esenzione Ici per gli immobili della Chiesa a uso misto
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs 504/92
La Corte costituzionale, sentenza numero 20/2025 depositata il 20 febbraio, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo numero 504 del 1992 sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte. Il giudice a quo aveva censurato la norma – con riferimento al regime Ici, quindi per le annualità anteriori al 2012 – sul presupposto che essa, riguardo agli immobili ecclesiastici a “uso misto” (in parte religioso e in parte commerciale) non avrebbe consentito lo «scorporo delle superfici», in base alla loro effettiva destinazione. Tale omissione, determinando la tassazione anche delle porzioni immobiliari destinate ad attività di culto, avrebbe comportato la violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione Accordo di revisione del Concordato lateranense che esclude ogni imposizione tributaria per le attività religiose degli enti ecclesiastici. La Corte costituzionale ha giudicato inadeguata la ricostruzione del quadro normativo operata dal rimettente e inesatta l’individuazione del parametro dallo stesso effettuata.
Sotto il profilo ricostruttivo, il giudice a quo ha attribuito alla norma pattizia del 1984 una portata esonerativa immediata, come se essa si riferisse alle attività religiose in sé, mentre tale norma si limita a equiparare, per gli effetti tributari, l’attività di culto-religione a quella di beneficenza-istruzione; inoltre, il rimettente non ha tenuto conto dell’incidenza del diritto dell’Unione europea, viceversa determinante nello sviluppo della normativa interna sulla tassazione immobiliare degli enti non commerciali; infine, l’ordinanza di rimessione non ha chiarito se il fabbricato di causa fosse all’epoca frazionabile, sì da consentire, ancor prima che l’onere di frazionamento fosse formalizzato nel regime dell’Imu (imposta subentrata all’Ici), quello «scorporo delle superfici» la cui possibilità è oggetto della questione.
Riguardo al parametro, la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità costituzionale sulle disposizioni del Concordato lateranense, e sulle modificazioni ad esso apportate, viene ricondotto dalla propria giurisprudenza non all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, bensì all’articolo 7, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del quale i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica «sono regolati dai Patti Lateranensi».