Inammissibile il ricorso oltre i 60 giorni dalla stampa dell’estratto di ruolo
È inammissibile il ricorso proposto oltre i 60 giorni dalla stampa dell’estratto di ruolo consegnato dall’agenzia delle Entrate - Riscossione (AdR) su richiesta del contribuente.
Questo il principio che emerge dalla sentenza n. 6463 depositata il 21 novembre 2017 dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ( pres. Duchi – relatore Chiametti).
La vicenda
Il caso in esame riguardava l’impugnazione da parte di un contribuente di due cartelle di pagamento relative a tributi comunali del 2004 e 2005 di cui ne veniva chiesto l’annullamento per il decorso del termine prescrizionale.
Il ricorrente sosteneva l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per il decorso dei cinque anni dalla asserita notifica; sulla prescrizione specificava che la stessa, per la tipologia del tributo, era di anni cinque, citando a supporto una sentenza della Cassazione ( n. 4283/2010) che inquadrava i tributi locali nell’ambito delle prestazioni periodiche soggette al termine prescrizionale più breve ( ex art. 2948 c.c.).
L’ AdR si costituiva in giudizio sollevando l’inammissibilità del ricorso in presenza di notifica di atto prodromico , producendo in giudizio le relate di notifica; sul termine prescrizionale ribadiva che lo stesso era da individuarsi in quello ordinario decennale. Ne rafforzava tale assunto richiamando l’ art. 17 del D.lgs. 46/99 in base al quale con la formazione del ruolo e delle conseguenti cartelle di pagamento, in cui lo stesso si trasfondeva, si determinava un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito le quali venivano inglobate in un unico credito, nell’ambito del quale non era più possibile procedere a scorporare le singole ragioni di credito; pertanto, a decorrere dalla notifica della cartella, non poteva più farsi riferimento ai singoli termini prescrizionali previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, ma si doveva fare riferimento al solo termine ordinario decennale.
La sentenza
Il Collegio ambrosiano decide di dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio con un rilievo d’ufficio , fuori dal perimetro delle eccezioni proposte dalle parti processuali; in particolare i giudici rilevano che nel ricorso il difensore del contribuente afferma di impugnare le cartelle esattoriali, mentre in effetti impugna due estratti di ruolo.
Dall’esame della documentazione allegata al fascicolo processuale risulta che la parte ricorrente abbia attivato il contenzioso oltre i 60 giorni dalla data stampigliata sul documento denominato “estratto di ruolo” ; è da questa data, chiosa la Commissione, che iniziano a decorrere i termini per l’eventuale impugnazione dell’estratto di ruolo in quanto è da equipararsi alla data di notifica dello stesso alla persona interessata.
Si era pertanto verificata una condizione di inammissibilità dell’azione proposta di cui agli articoli 21 e 22 del rito processuale tributario.
Ctp Milano, sentenza 6463 del 21 novembre 2017