Finanza

Incentivi auto, niente bonus alle persone giuridiche ma le partite Iva possono accedere

Le definizioni legate alle nuove agevolazioni escludono buona parte delle imprese ma lasciano spazi aperti ai professionisti. Da chiarire la distinzione tra operatori del car sharing e del noleggio

di Stefano Sirocchi

I nuovi incentivi per l’acquisto di autovetture nuove escludono buona parte delle imprese, tra cui tutte le società di capitali, comprese quelle dell’autonoleggio: sono espressamente rivolti alle persone fisiche. C’è una sola esplicita eccezione per quelle che operano nel car sharing, che possono essere nella forma di persone giuridiche. Ma ciò non implica che i bonus spettino solo a privati consumatori. E la definizione di car sharing, se non arriveranno chiarimenti ministeriali, potrebbe essere più ampia di quanto comunemente si possa credere.

Persone fisiche e partite Iva

Il Dpcm del 6 aprile che regola i nuovi incentivi, quando si riferisce alle persone fisiche, non detta ulteriori condizioni. Né ve ne sono nella norma “madre” di questa tornata di agevolazioni (l’articolo 22 del Dl 17/2022), che si limita a fissare i tempi (erogazioni annuali, fino al 2030) e le dotazioni finanziarie, mentre rimette il resto ai Dpcm e alle norme sui precedenti incentivi, quando compatibili con gli attuali.

Quindi dovrebbero essere ricompresi nel beneficio anche i professionisti e le ditte individuali. D’altra parte, se è vero che dal tenore del Dpcm traspare che l’attuale intento del Governo è escludere enti e imprese da questi incentivi, è altrettanto vero che sarebbe stato eccessivo perseguirlo lasciando fuori anche le persone fisiche con partita Iva: tra esse non ci sono solo imprenditori e professionisti più o meno affermati, ma anche tanti precari che normalmente non potrebbero cambiare l’auto, per cui sono il tipo di consumatore cui i bonus più si rivolgono, se l’obiettivo è svecchiare il parco auto e aiutare un mercato in crisi, anche a costo di incentivare ancora i motori termici.

Tenere nella platea del bonus anche le partite Iva avrà effetti marginali sull’indirizzo governativo di escludere gli operatori del settore come i noleggiatori e i rivenditori di auto, che avevano beneficiato delle precedenti tornate avendo l’occasione di girare ai loro clienti finali (sotto forma rispettivamente di ribasso del canone e offerta di auto a km zero) almeno parte del risparmio realizzato sugli acquisti effettuati giuridicamente in proprio. Infatti, tra questi operatoti ci sono anche imprese individuali, ma sono realtà minimali per dimensione e peso sul mercato. Oltretutto, il Dpcm prevede che ciascun beneficiario possa acquistare con incentivo solo un’auto.

Qualche conseguenza sulle partite Iva ci potrebbe essere considerando che chi ha un’attività è più incline dei normali consumatori ad acquisire un’auto in leasing oppure a prenderla in noleggio a lungo termine. Da una parte, il Dpcm conferma che si ha diritto all’incentivo anche in caso di leasing. Dall’altra, esclude le persone giuridiche dalla platea, tagliando fuori dal bonus la quasi totalità dei noleggiatori.

In altri termini, questo squilibrio tra noleggio e leasing/acquisto è di fatto una novità in tema di incentivi e non si allinea con la tendenziale neutralità fiscale fissata dall'articolo 164 del Tuir sulla deducibilità dei costi per le diverse modalità di acquisizione dei veicoli. Il risultato sarà che il noleggio, diversamente dal leasing, perderà il beneficio acquisito e i suoi canoni rischiano di subire rialzi, complice il fatto che da circa un anno anche i forti sconti che storicamente i costruttori riservavano ai noleggiatori sono molto più bassi, a causa di pandemia e guerra che hanno ristretto la produzione.

Le società di car sharing

In caso di acquisto di auto con emissioni di CO2 fino a 60 g/km, il Dpcm ammette al bonus le imprese di car sharing, anche se costituite in forma di persona giuridica, a condizione che le auto oggetto dell’agevolazione siano impiegate con finalità commerciali e mantenuti per la durata di almeno 24 mesi.

È auspicabile che venga chiarito come distinguere le società di car sharing da quelle di noleggio a breve termine, per evitare contestazioni sul percepimento del bonus, ad esempio nel caso in cui l'impresa decidesse di svolgere entrambi le attività. Infatti, ambedue le tipologie di società utilizzano lo stesso codice Ateco (il 77.11, relativo al «Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri») e sulla carta di circolazione dei loro veicoli appare la medesima denominazione («uso noleggio senza conducente»).

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