Adempimenti

Incentivi in ordine sparso per sanificazione, mascherine e Dpi

Le imprese possono accedere al rimborso fino a 150mila euro. Per i professionisti solo il tax credit

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di Enzo De Fusco

Incentivi in ordine sparso sulle spese sostenute dai datori di lavoro per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto degli strumenti di protezione individuale dei lavoratori.

Quello che emerge dal quadro normativo Covid-19 sono incentivi che non sembrano avere un coordinamento tra loro.

Una prima norma è contenuta nell’articolo 43, comma 1, del decreto legge n. 27/2020, in cui si stabilisce che allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus l’Inail finanzia con 50 milioni, per il tramite di Invitalia, il sostegno alle aziende per le spese di acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.

Il primo problema riguarda proprio l’ambito soggettivo di questa norma poiché circoscrive i destinatari dei finanziamenti alle sole imprese, escludendo tutti gli altri datori di lavoro (si veda il Sole 24 Ore di ieri).

In attuazione di questa norma, Invitalia ha pubblicato il bando “Impresa sicura”, mettendo a disposizione delle imprese le risorse per il rimborso di mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

L’importo massimo rimborsabile è di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa richiedente e fino a 150mila euro per impresa.

Le aziende interessate dovranno inviare una prima prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, attraverso uno sportello informatico dedicato, raggiungibile dal sito di Invitalia.

Sempre sul sito dell’agenzia, seguirà la pubblicazione dell’elenco, in ordine cronologico di arrivo, delle imprese ammesse alla presentazione della domanda di rimborso.

La domanda potrà essere compilata dalle ore 10.00 del 26 maggio alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 sempre attraverso procedura informatica. I rimborsi verranno effettuati entro il mese di giugno.

Un’altra norma si trova nel successivo articolo 64, in cui è presente un incentivo analogo allo scopo di sostenere, stavolta, le spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro quale misura di contenimento del contagio da Covid-19. Il beneficio fiscale questa volta riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, l’arte o la professione. Si tratta di un credito nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Per l’attuazione di questa norma occorre aspettare, però, un decreto interministeriale dello Sviluppo economico e dell’Economia.

Infine, c’è un’altra norma presente nell’articolo 30 del decreto legge n. 23/2020, la quale estende il credito d’imposta dell’articolo 64 anche alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza volti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

A questo deve aggiungersi che nell’articolo 16 della bozza del “decreto aprile” sembrerebbe in arrivo ancora una modifica dell’articolo 64 del Dl n. 18/2020 volta a estendere l’applicazione dell’incentivo anche al terzo settore.

In conclusione, le sole imprese possono chiedere il rimborso per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale fino a 150mila euro, mentre per la sanificazione degli ambienti è rimborsabile il 50% della spesa fino a 20mila euro.

Gli artisti, i professionisti e il terzo settore possono avere il ristoro delle due categorie di spesa sostenute, ma nel limite del 50% dell’importo sostenuto e comunque non oltre i 20mila euro.

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