Imposte

Cessione dei crediti, incoerenza reddituale difficile da rilevare

Alcune degli indici sintomatici di colpa grave per valutare la diligenza adottata dal fornitore e dal cessionario potrebbero essere di difficile attuazione

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Difficile provare la diligenza rispetto ad alcuni indici sintomatici di colpa grave: è quanto emerge dalla lettura della circolare 33/E/2022 emanata dalle Entrate (si veda il Sole 24 Ore del 7 ottobre) sul concorso del fornitore e del cessionario dei bonus. Nel nuovo documento si rinvia alla circolare 23/E/2022 in cui erano individuati una serie di indici sintomatici di anomalie.

Più precisamente, secondo la nuova circolare, tali elementi serviranno per valutare la diligenza adottata dal fornitore o dal cessionario per qualificare il suo “grado” di colpa, considerando anche la natura dell’attività professionale o di impresa. Tuttavia, per alcuni di questi indici le indicazioni dell’Agenzia potrebbero risultare inattuabili. Ad esempio, è richiesta la verifica sull’effettiva esecuzione dei lavori: la diligenza del cessionario del credito può essere dimostrata già con l’acquisizione dell’asseverazione del tecnico abilitato, che attesti, ove richiesto dalla norma, anche la realizzazione delle opere. Poiché senza asseverazione non è possibile lo sconto in fattura o l’acquisto del credito, è evidente che questa “diligenza” sarà necessariamente attuata da tutti gli interessati.

Diverse sono le riflessioni sull’indice relativo alla possibile «incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni». Secondo l’Agenzia, il cessionario diligente dovrebbe verificare che il committente possieda capacità reddituali e finanziarie non manifestamente sproporzionate rispetto all’esborso del corrispettivo dei lavori non coperto dal beneficio fiscale. A tal fine occorre acquisire copia dei bonifici o di altra documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta esecuzione, da parte del committente, dei pagamenti. In primo luogo, non è chiaro sulla base di quali elementi, il cessionario dovrebbe sospettare dell’incoerenza tra il denaro speso e le disponibilità del committente: il “tenore di vita” noto al cessionario potrebbe non essere significativo né dell’assenza di risorse finanziarie, tanto meno del contrario. Si tratta comunque di “prove” non facilmente reperibili da parte di soggetti differenti dagli intermediari finanziari. Non essendoci, poi, un espresso obbligo normativo, i committenti potrebbero non consegnare alcun documento a terzi.

Se queste indicazioni fossero state previste sin dalle prime circolari, i cessionari si sarebbero organizzati di conseguenza. È pertanto auspicabile che gli Uffici adottino un atteggiamento prudenziale, evitando contestazioni automatiche. Tanto più se si considera che l’Agenzia con la miriade di informazioni presenti nell’anagrafe tributaria, potrebbe in via preventiva intercettare ipotesi “a rischio” evitando così, non solo che rispondano solidalmente terzi soggetti solo perché impossibilitati a reperire informazioni, ma soprattutto la dispersione di un bonus non spettante.

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