Incorporazioni con dati di due società
Arriva il codice da indicare nell’F24 per il versamento, da parte delle incorporanti, delle somme dovute da società incorporate. La risoluzione n. 119/E specifica che, quando la società avente causa procede, a norma dell’art. 4 del Dl 50/1997, a effettuare versamenti di imposte di spettanza della società estinta in cui essa è subentrata deve esporre il codice identificativo 74. Per esempio, si pensi al caso di ritenute Irpef operate, nel settembre 2017, da una società che viene incorporata in data 25 settembre (data di iscrizione dell’atto di fusione), con versamento, al16 ottobre, da parte dell’incorporante. In queste situazioni (lo stesso nel caso del versamento Ires della dichiarazione relativa all’ultima frazione di periodo di imposta dell’ incorporata per fusione non retroattiva), l’F24 dovrà riportare i dati della società incorporata nella sezione “contribuente”, mentre nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” si indicherà il codice fiscale dell’incorporante unitamente all’identificativo 74.