Adempimenti

Incrementi netti di capitale, così l’Ace in Redditi 2021

Regole di calcolo diverse per aumenti, conferimenti in denaro e rinunce ai crediti. I decrementi si riferiscono a ogni attribuzione ai soci. Fuori le perdite di esercizio

Stefano Vignoli

In attesa di veder debuttare la superAce nel periodo d’imposta 2021, i modelli Redditi di quest’anno devono fare i conti con la determinazione dell’Ace. L’agevolazione serve al rafforzamento patrimoniale delle imprese, calcolata quale incremento di capitale proprio rispetto al bilancio 2010 al netto di decrementi, riduzioni (e sterilizzazioni) prodotti fino al 2020. Il minor valore tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 e gli incrementi netti del capitale proprio rispetto al 2010 costituisce il rendimento nozionale a cui applicare l’1,3 per cento.

Dagli incrementi alle riduzioni

Gli incrementi di capitale rilevano – per i soggetti Ires – dall’inizio dell’esercizio in cui viene deliberata la destinazione dell’utile a riserva, mentre per i conferimenti in denaro occorre operare il ragguaglio in base alla data di versamento e per le rinunce ai crediti rileva la data della rinuncia stessa. Secondo la circolare 21/E/15 (par. 3.12), come elemento positivo della variazione del capitale proprio rileva solo la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti di natura finanziaria e non a quelli di natura commerciale; il diverso trattamento non trova conferma nella norma e non pare in linea con l’Oic 28.

I decrementi di capitale si riferiscono ad attribuzioni a qualsiasi titolo ai soci (ad esempio, distribuzione riserve). Non si considerano, invece, le perdite di esercizio. Ne deriva che situazioni simili possono essere trattate diversamente: una società con utile di 500 in un esercizio e perdita di 500 in quello successivo registra un incremento di 500, al contrario di una società con risultato in pareggio in entrambi gli esercizi.

Le riduzioni si riferiscono ad acquisti di partecipazioni in società controllate e acquisti di aziende o rami, nonché all’applicazione di disposizioni antielusive previste dal Dm 3 agosto 2017, volte a evitare duplicazioni del beneficio nell’ambito dei gruppi, quando c’è un rapporto di controllo ex articolo 2359 del Codice civile. Sono inoltre soggette alla disciplina antielusiva i conferimenti in denaro che provengono da soci (anche di minoranza) residenti in Paesi non collaborativi.

La disciplina antiabusiva è disapplicabile previa istanza di interpello, o compilando il rigo RS115. Non può invece disapplicarsi (circolare 8/E/17) la sterilizzazione dell’Ace relativa all’incremento di titoli e valori mobiliari diversi da partecipazioni. E il riferimento alle partecipazioni dovrebbe escludere i titoli azionari quotati dalla sterilizzazione anche quando destinati alla gestione di liquidità (Assonime 17/2017).

Limite del patrimonio netto

Il “nuovo capitale proprio” non può eccedere il patrimonio netto che risulta dal bilancio di esercizio: così le società che hanno chiuso il bilancio 2020 con patrimonio netto negativo beneficiando delle deroghe previste dall’articolo 6 del Dl 23/2020, non avranno Ace pur in presenza di incrementi di capitale.

I modelli dichiarativi invitano a calcolare il risultato d’esercizio con un carico impositivo teorico che non prenda in considerazione l’agevolazione Ace: in questo modo il patrimonio netto a rigo RS113 potrebbe essere inferiore a quello riportato in bilancio. Poiché tale modalità di calcolo ha finalità di semplificazione, si ritiene che resti possibile comunque riportare a rigo RS113 il patrimonio netto come indicato in bilancio.

La riserva di rivalutazione

Restano escluse dall’agevolazione le riserve formate con utili non effettivamente realizzati, ma derivanti da operazioni di valutazione. Anche la riserva derivante dalla rivalutazione ex articolo 110 del Dl 104/20 non concorre alla base Ace per i periodi d’imposta 2020 e seguenti, ma costituirà incremento di capitale proprio a partire dall’esercizio in cui il bene rivalutato è oggetto di realizzo (circolare 21/E/15). A ogni modo, la riserva di rivalutazione contribuisce sin da subito ad aumentare il patrimonio netto e, quindi, a innalzare il limite del nuovo capitale proprio utilizzabile.

Il credito di imposta Irap

Per le imprese con perdite 2020 e orizzonte incerto sul recupero con utili futuri, c’è l’opzione di trasformare l’eccedenza Ace in credito d’imposta utilizzabile, in cinque rate annuali, per compensare acconti o saldi Irap.

Una trasformazione che richiede la compilazione del modello Redditi al rigo RS113 colonna 13 e del modello Irap, sezione XIII del quadro IS. E che è irrevocabile: in Redditi 2021 sarà pertanto possibile convertire la sola eccedenza 2020 e non quella 2019.

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