Indagini bancarie, la Cassazione insiste sulla presunzione legale
In tema di indagini bancarie effettuate nei confronti di un professionista, in conformità alla pronuncia della Consulta n. 228/14, non è stata modificata la presunzione legale afferente ai meri versamenti effettuati sul conto corrente, mentre è stata eliminata l’assimilazione tra l’attività imprenditoriale e quella professionale in riferimento ai prelevamenti. Questi sono i principi più rilevanti che si individuano nella sentenza n. 10249/17 della Corte Suprema.
Nel dettaglio l’ufficio notificava a un avvocato un accertamento con il quale gli veniva contestato un maggior reddito. L’agenzia delle Entrate effettuava la ricostruzione dei compensi attraverso gli studi di settore integrati dalle indagini bancarie, effettuate sui conti correnti intestati al contribuente e al coniuge.
Attraverso la sent. n. 10249/17 la Corte Suprema ha ribadito che, in presenza di accertamenti fondati su indagini finanziarie, l’onere della prova è trasferito in capo al contribuente (ex art. 2728 c.c.), il quale è chiamato a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono imputabili a operazioni fiscalmente rilevanti.
Tuttavia i giudici di legittimità hanno accolto l’eccezione afferente ai prelevamenti, richiamando la menzionata pronuncia della Consulta e ribadendo che, in materia di accertamento fondato su indagini bancarie nei confronti dei lavoratori autonomi, resta immodificata la presunzione legale afferente ai meri versamenti effettuati sui conti correnti, mentre risulta superata l’assimilazione tra attività imprenditoriale e quella professionale relativamente ai soli prelevamenti.
La Corte di Cassazione, tuttavia, continua a non considerare la prospettiva secondo la quale le disposizioni di cui all’articolo 32, co. 1, n. 2), del Dpr 600/73 rilevano sul piano istruttorio e non su quello dell’accertamento.
Tale norma dispone che le informazioni afferenti ai rapporti con gli intermediari finanziari “sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del Dpr 600/1973, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno avuto rilevanza allo stesso fine” e si riferisce ai versamenti non giustificati afferenti a tutti i contribuenti. Vi è inoltre una specifica previsione riguardante i prelevamenti non giustificati che dispone “alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni”. Relativamente ai prelievi sono stati inoltre introdotti, dalla legge n. 225/16, dei limiti quantitativi per i quali, solamente quelli eccedenti 1.000 euro giornalieri e, comunque, 5.000 mensili, possono essere assimilati a ricavi non dichiarati.
Le norme disciplinanti le indagini finanziarie sono disposizioni afferenti all’attività istruttoria e non a quella di accertamento. Occorre infatti evidenziare che, se si trattasse di una presunzione legale, la prova contraria che il contribuente dovrebbe fornire dovrebbe riguardare il fatto presunto. Relativamente ai prelievi la disciplina “richiede” al contribuente di indicare il beneficiario, ma questo non può rappresentare il fatto presunto in quanto quest’ultimo è dato dall’eventuale ricavo non dichiarato. Inoltre la locuzione utilizzata dalla norma, per la quale le operazioni vengono “poste a base” delle rettifiche, sintetizza la volontà del legislatore di evitare la trasformazione degli elementi raccolti nell’attività istruttoria in prove automatiche di evasione. Oltre a ciò va ricordato che disposizioni sulle presunzioni di evasione possono essere contenute soltanto in norme disciplinanti l’attività di accertamento, ma l’art. 32 del Dpr 600/73 non è una norma di accertamento in quanto rappresenta una disposizione che disciplina una attività istruttoria che lo precede. E i nuovi limiti quantitativi sui prelievi confermano tutto ciò in quanto, un vincolo di tal genere, non potrà mai afferire a una presunzione legale che risulterebbe irragionevole oltreché non sintomatica di capacità contributiva e, di conseguenza, illegittima.
La sentenza n.10249/2017 della Cassazione