Indagini finanziarie, limiti alla presunzione solo sui prelievi
L’incostituzionalità sancita nel 2014 dalla Consulta delle presunzioni nei confronti dei
La
La Consulta ha ritenuto incostituzionale la norma (articolo 32 comma 1, numero 2, secondo periodo, del Dpr 600/73) nella parte in cui estendeva la presunzione, ai maggiori «compensi». Secondo la Corte, anche se le figure dell’imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario, esistono specificità di quest’ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista dal predetto articolo 32, in base al quale il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo. L’attività dei lavoratori autonomi si caratterizza per la preminenza dell’apporto del lavoro proprio e la marginalità dell’apparato organizzativo. Inoltre in caso di contabilità semplificata - di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria - vi è una fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali. Successivamente a tale pronuncia, oltre alla recente modifica normativa, secondo alcuni autori e talune sentenza dei giudici di legittimità in realtà la Corte costituzionale intendeva riferirsi non soli ai prelevamenti ma anche ai versamenti
La Cassazione ora dà atto dell’effettiva esistenza di tale orientamento determinato da una discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenza della Consulta. Mentre infatti nella motivazione si fa riferimento ai soli prelevamenti, nel dispositivo (sancendo l’incostituzionalità dell’articolo 32 comma 1, numero 2 secondo periodo, del Dpr 600/73), si poteva dedurre che la dichiarata incostituzionalità fosse riferibile anche ai versamenti dei lavoratori autonomi e non solo ai prelevamenti.
I giudici di legittimità chiariscono ora che la presunzione è venuta meno solo per i prelevamenti e non anche per i versamenti per i quali resta sempre in vigore la predetta norma.
Sempre in tema di indagini finanziarie va poi segnalata che la Cassazione, con un’altra sentenza sempre depositata ieri (19810/2017) ha ribadito la
Nel caso specifico non è stata ritenuta sufficiente la giustificazione adotta dal contribuente secondo cui i prelevamenti erano stati utilizzati per il pagamento per contanti di fatture ricevute. Secondo i giudici di legittimità infatti non vi era per nulla corrispondenza tra le somme prelevate e quelle asseritamente utilizzate per il pagamento indicato nelle fatture dei fornitori che risultavano essere di importo ben superiore. Da qui il rinvio alla Ctr che, invece, aveva ritenuto infondata la presunzione applicata dall’ufficio stante la giustificazione addotta dal contribuente.
La sentenza di Cassazione n. 19806/2017