Controlli e liti

Indebita compensazione, concorso del sindaco per il credito Iva fittizio

La sentenza 40324/2021 conferma la responsabilità per il parere favorevole all’acquisto di un ramo d’azienda

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

L’attestazione da parte del sindaco di operazioni sociali, che presuppone la conoscenza della fittizietà del credito Iva, rischia di coinvolgerlo in concorso nel reato di indebita compensazione. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza 40324/2021.

Il Tribunale del riesame confermava le misure coercitive applicate dal gip nei confronti del presidente del collegio sindacale di una società. Secondo la tesi accusatoria, il professionista nella sua qualità di presidente del collegio sindacale aveva espresso parere favorevole alla delibera di acquisto di un ramo di azienda, che includeva un credito Iva inesistente, successivamente compensato. Veniva quindi ritenuto responsabile in concorso, tra l’altro, del reato di indebita compensazione (articolo 10-quater Dlgs 74/2000).

Ricorreva così in Cassazione lamentando, in sintesi, l’impossibilità di rilevare l’inesistenza del credito. In sostanza, il presidente del collegio sindacale non poteva ritenersi responsabile per il semplice avallo dell’acquisto del ramo di azienda.

La Suprema corte, confermando la misura cautelare, ha innanzitutto spiegato che la condotta di un componente del collegio sindacale può assumere rilievo nel reato di indebita compensazione (articolo 10-quater del Dlgs 74/2000) quale partecipazione a titolo di concorso. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, può sussistere il concorso del terzo/consulente fiscale. A tal fine, rilevano le condotte di agevolazione o di mero rafforzamento della volontà dell’autore principale, la partecipazione morale nelle sue varie forme del mandato, l’incitamento o l’agevolazione in genere (Sezioni Unite 45276/2003, 36258/2012).

Il collegio sindacale, nello specifico, può confortare le scelte degli organi sociali o al contrario attivarsi per impedire le operazioni ritenute illegittime. Peraltro, l’organo di controllo è responsabile sia della verità delle attestazioni sia solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto grazie alla corretta vigilanza. Pertanto, il sindaco di una società che esprime parere favorevole all’acquisto di un credito fiscale inesistente, assume una condotta causalmente rilevante, quanto meno in termini agevolativi e di rafforzamento del proposito criminoso.

In ogni caso, per configurare tale responsabilità occorre la consapevolezza sia dell’inesistenza del credito, sia della strumentalità per il successivo utilizzo in compensazione. Secondo la Cassazione i giudici del riesame avevano ravvisato la consapevolezza del sindaco, da una serie di elementi, tra i quali la mancanza del credito Iva nell’atto di vendita sottoscritto, che faceva riferimento solo ad attrezzature, l’assenza del certificato dei carichi fiscali pendenti e il basso prezzo di vendita rispetto al valore del solo credito.

Dalle intercettazioni ambientali emergeva la probabile consapevolezza di alcune criticità del credito. Da qui la conferma della misura.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©