Controlli e liti

Indebita compensazione, il reato scatta anche senza dichiarazione annuale

Cassazione (sentenza 32686/20): la presentazione del modello non è presupposto del reato

di Antonio Iorio

Il delitto di indebita compensazione di crediti di imposta non presuppone la presentazione della dichiarazione annuale in quanto la condotta si perfeziona con il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti. Ciò a differenza del reato di dichiarazione infedele in cui il mendacio del contribuente si esprime proprio nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e all’Iva. Così la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 32686/2020 depositata il 23 novembre.

Il rappresentante legale di una cooperativa a responsabilità limitata veniva condannato nei due gradi di giudizio di merito per indebita compensazione di crediti inesistenti. L’imputato ricorreva per cassazione lamentando che nella pronuncia di appello fosse stata omessa la circostanza che nell’avviso di accertamento non si dava conto dell’assenza della presentazione della dichiarazione annuale Iva. Secondo la difesa. l’omessa presentazione rappresentava il presupposto necessario dell’avviso di accertamento con cui si contestavano i crediti compensati. L’assenza di tale circostanza avrebbe travolto l’accertamento e determinato la caducazione della responsabilità del reato.

Secondo i giudici di legittimità nel ricorso non si contesta l’inesistenza dei crediti ma si prospettano motivi relativi al procedimento tributario (quali la mancata redazione del Pvc che aveva menomato la difesa, l’assenza, nell’atto di accertamento, della omessa presentazione della dichiarazione) del tutto irrilevanti. La Cassazione evidenzia che la mancanza della dichiarazione Iva non incide sulla configurabilità del reato di indebita compensazione.

È, infatti, l’indicazione del credito inesistente portato in compensazione nel modello F24 che ha rilevanza e non l’omessa presentazione della dichiarazione Iva. Da qui il principio di diritto in base al quale il reato di indebita compensazione non presuppone la presentazione della dichiarazione annuale del contribuente in quanto l’illecito penale si consuma con la compensazione di crediti inesistenti nel modello di versamento. Ciò a differenza della dichiarazione infedele il cui mendacio si esprime proprio nella dichiarazione.

Ferme restando la validità e la condivisione del predetto principio, va rilevato che dalla sentenza sembrerebbe che l’imputato in realtà lamentasse la mancata contestazione nell’accertamento dell’amministrazione dell’omessa dichiarazione annuale, non già perché dovesse essere «prodromica» alla consumazione del reato di indebita compensazione, ma perché da tale dichiarazione erano sorti i crediti di imposta evidentemente poi compensati e ritenuti inesistenti. La sentenza invece ha dato rilievo alla circostanza che l’indebita compensazione è indipendente rispetto all’omessa presentazione della dichiarazione annuale.

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