Controlli e liti

Indebite compensazioni, il reato si allarga

Rilevanti anche quelle utilizzate per pagare tributi differenti dalle imposte sui redditi e l’Iva

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Penalmente rilevanti anche le indebite compensazioni utilizzate per pagare tributi differenti dalle imposte sui redditi e l’Iva e anche se non è stato utilizzato l’F24. È il cambio di rotta con il quale la Cassazione, con la sentenza 13149 depositata ieri, ha risolto una vicenda originata dalla compensazione effettuata con un credito inesistente, attraverso la quale pagava somme dovute a titolo previdenziale e assistenziale, oltre 50mila euro.

Il fatto

Veniva emesso un decreto di sequestro preventivo, annullato dal riesame, nel presupposto che costituiva reato solo l’utilizzo di crediti inesistenti per il pagamento di imposte dirette e Iva. Il Pm ricorreva in Cassazione. La Corte, accogliendo il ricorso, ha fornito alcune precisazioni.

L’articolo 17 del Dlgs 241/97 consente di utilizzare i crediti risultanti dalle dichiarazioni per pagare debiti per imposte, contributi previdenziali e assistenziali e altre somme in favore dell’erario ed enti locali con F24. L’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000 punisce con la reclusione chiunque non versi le somme dovute utilizzando crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo oltre 50mila euro.

La sentenza

La Cassazione precisa che l’essenza della condotta delittuosa è rappresentata dall’utilizzo della compensazione senza un valido diritto di credito a monte, a prescindere si tratti di compensazione orizzontale, relativa cioè a crediti e debiti di imposte di natura diversa, sia verticale, riguardante tributi di natura omogenea.

I giudici non condividono un precedente orientamento secondo cui il reato si verifica solo se dall’utilizzo di un credito indebito consegua un omesso pagamento di imposte dirette o Iva. Secondo l’ultima pronuncia, infatti, il precetto penale si limita a punire l’indebita compensazione, senza distinguere tra tributi o contributi.

I dubbi

La decisione lascia perplessi. Qualche mese fa, la Cassazione (sentenza 38042/2019) aveva ritenuto sussistente il reato solo con riferimento ai pagamenti di imposte e Iva compensati con crediti indebiti. I giudici giungevano a tale conclusione per varie ragioni tra le quali la previsione nel Dlgs 74/2000 di fattispecie penali solo relative alle imposte sui redditi e Iva. La legge delega a seguito della quale venne poi emanato il Dlgs 74/2000, consentiva al governo di individuare fattispecie penali solo relative all’Iva e alle imposte sui redditi e non anche afferenti altri tributi. Stante l’importanza della questione, e il contrasto, sarebbe a questo punto auspicabile un intervento delle Sezioni unite ancorché, nell’ultima pronuncia sia stato espressamente escluso.

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