Indeducibili i corrispettivi all’associazione sportiva non iscritta al Coni
I corrispettivi corrisposti all’associazione sportiva dilettantistica entro il limite annuo di 200mila euro sono, per presunzione legale assoluta, spese di pubblicità. Ma la mancata iscrizione dell’associazione sportiva al Registro del Coni (Comitato olimpico nazionale italiano), anche se obbligatoria solo dal 2008, impedendole di provare l’effettività del proprio status di associazione dilettantistica, può travolgere la deducibilità del soggetto erogatore. Così la sentenza 7202-17 della Cassazione, sesta sezione civile (Pres. Cirillo, Rel. Napolitano) depositata ieri.
La vicenda
Una Srl, a seguito di attività ispettiva, viene accertata per il 2007 dall’Amministrazione, che le ricupera ai fini Ires, Iva e Irap i costi di pubblicità dedotti.
La contribuente si oppone ante la Ctp. I costi di pubblicità sostenuti riguardano contributi erogati ad associazioni sportive dilettantistiche nel limite di 200mila euro e godono di presunzione assoluta di deducibilità.
L'Amministrazione resiste. La presunzione assoluta di deducibilità opera a patto che le associazioni sportive dilettantistiche beneficiarie delle sponsorizzazioni siano state riconosciute dalle rispettive federazioni sportive iscritte al Coni. Ma in questo caso non è stata provata l’iscrizione. I giudici di merito rigettano la tesi della società, che non demorde e va in Cassazione.
La sentenza
La Corte ribadisce la definitiva fondatezza della pretesa. Questo perché:
• l’articolo 90, comma 8, legge 289/2002 consente, in via di presunzione legale assoluta, ai soggetti che erogano corrispettivi alle associazioni sportive dilettantistiche entro il limite di 200mila euro annui di qualificarli come spese di pubblicità per promozione dell'immagine o dei prodotti;
• tuttavia la mancata iscrizione al Registro del Coni dell’associazione sportiva destinataria dei corrispettivi, anche se obbligatoria solo dal 2008, impedendole di provare il proprio status di associazione dilettantistica può fare venire meno, in capo al soggetto erogatore, la presunzione assoluta di deducibilità, nel limite di 200mila euro annui, delle spese di pubblicità così sostenute.
Cassazione, VI sezione civile, sentenza 7202 del 21 marzo 2017