Indennità di 600 euro anche per i collaboratori sportivi
Il Dl 18/2020 prevede un sostegno simile a quello di autonomi e professionisti. La dote è di 50 milioni di euro
Indennità di 600 euro anche ai collaboratori sportivi di società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni. È quanto prevede l’articolo 96 del Dl 18/2020 “cura Italia”, che riserva uno specifico capitolo di spesa (con dotazione pari a 50 milioni) al sostegno del reddito di collaboratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Si tratta, in altre parole, della stessa indennità riconosciuta dall’articolo 27 del decreto in favore di autonomi professionisti e collaboratori coordinati e continuati iscritti all’assicurazione obbligatoria e alla gestione separata Inps.
L’indennizzo spetta a tutti i collaboratori sportivi che percepiscono compensi di cui all’articolo 67 comma 1, lettera m), del Tuir. In particolare, la condizioni per l’accesso al contributo è l’esistenza di un rapporto di collaborazione instaurato in data antecedente al 23 febbraio 2020 con uno di questi soggetti: federazione sportiva nazionale; ente di promozione sportiva; associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al registro del Coni.
Le procedure di richiesta
Le domande andranno presentate presso la società “Sport e Salute Spa” che procederà alla loro valutazione e alla relativa liquidazione dei contributi (risorse permettendo). L’articolo 96 prevede che la modalità di presentazione delle domande e i relativi criteri di gestione del fondo, nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, siano demandate a un decreto da emanarsi in accordo con l’Autorità delegata in materia di sport, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto “cura Italia” (quindi entro il prossimo 1° aprile).
Per richiedere l’indennità i collaboratori sportivi dovranno presentare un’autocertificazione circa l’esistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 con il soggetto sportivo e la mancata percezione di altro reddito da lavoro. L’indennità non concorrerà, comunque a formare l’imponibile del collaboratore sportivo.
La platea dei beneficiari
Per avere delle informazioni più dettagliate è necessario attendere il decreto attuativo. Ma vista l’ampia definizione utilizzata nell’articolo 96 del Dl 18/2020, la prima impressione è che il beneficio spetti a ogni tipologia di collaborazione conclusa in ambito sportivo. Quindi non solo a tutti coloro che percepiscono indennità di trasferta, rimborsi, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ma pure nei casi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale.
Inoltre, il decreto afferma che, per poter fruire del bonus, è necessario che il richiedente non possegga altri redditi da lavoro; lasciando così intendere la possibilità che siano ammessi anche coloro che, oltre al reddito di collaborazione, possano vantare altre tipologie di compensi “diversi” (ad esempio, redditi di capitale o fondiari).
La norma non lo dice espressamente, ma è fondato pensare che il collaboratore debba essere iscritto, tramite il sodalizio sportivo di appartenenza, quale tesserato nella rispettiva federazione di appartenenza (Figc, Fit, eccetera).
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