Adempimenti

Indennità di 600 euro possibile anche per i soci lavoratori di Snc e Srl

Una pronuncia della Cassazione pare invece escludere gli amministratori con co.co.co.

Sono molti i quesiti che arrivano al Forum dell’Esperto risponde del Sole 24 Ore sull’attribuzione dell’indennità di 600 euro per marzo 2020 prevista dagli articolo 27 e 28 del Dl 18/2020. In attesa di conoscere l’orientamento dell’Inps, analizziamo alcuni aspetti critici.

L’articolo 27 disciplina l’accesso al bonus per i «liberi professionisti titolari di partita attiva al 23 febbraio 2020» e i «lavoratori titolari di collaborazione coordinata e continuativa attiva alla stessa data». Ulteriori condizioni (valide anche per l’articolo 28) richieste sono il non essere titolari di pensione e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Con il messaggio n. 1288 del 20 marzo scorso, l’Inps ha precisato che possono accedere al bonus di 600 euro anche «i partecipanti agli studi associati e alle società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1 del Tuir».

Gli amministratori di società con co.co.co.
In relazione all’articolo 27 molti chiedono se tra i co.co.co. che possono accedere al bonus, rientrano anche gli amministratori di società di capitali, iscritti alla gestione separata. Al riguardo va detto che la Cassazione, a Sezioni unite (sentenza numero 1545/2017) , ha sancito che il rapporto esistente tra amministratore e società non rientra tra i rapporti di co.co.co trattandosi di un rapporto “societario”. Per questa via l’accesso sembrerebbe bloccato.

I soci lavoratori di Snc e Srl
L’indennità prevista dall’articolo 28 è riconosciuta ai “lavoratori autonomi” iscritti alle gestioni speciali dell’Ago nella quale rientrano anche artigiani e commercianti (oltre a coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Il principale dubbio è se questa indennità possa competere anche ai soci che prestano la propria opera in via esclusiva o prevalente in società (di persone e capitali) iscritti all’Inps. Né la relazione di accompagnamento né la relazione tecnica contribuiscono a risolvere il problema.

L’obiezione di chi sostiene che il presupposto per accedere al bonus è che si debba trattare di una partita Iva individuale, si basa sul fatto che l’incipit dell’articolo è «Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni ...è riconosciuta ...».

Ma, a differenza dell’articolo 27 in cui si prevede espressamente che il richiedente sia titolare di una partita Iva, nell’articolo 28 non c’è una precisazione analoga. Anche il messaggio Inps n. 1288 del 20 marzo scorso, parla genericamente di lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani/commercianti, senza precisare, il necessario possesso della partita Iva, il che farebbe supporre una fruibilità più generale. Inoltre non vi è dubbio che il socio di una Snc artigiana (ad esempio) è un lavoratore autonomo (imprenditore), pur esercitando l’attività in forma collettiva.

Infine, se il bonus è finalizzato a ristornare da parte dell’Inps parte (modesta) degli effetti negativi economici patiti nel mese di marzo da artigiani e commercianti per effetto della pandemia , sarebbe ingiusto distinguere tra chi esercita l’attività individuale e chi ha scelto la forma collettiva.

Queste considerazioni farebbero supporre che il requisito potrebbe essere la mera iscrizione del richiedente agli elenchi Inps, anche se socio di società. Ed in tempi così difficili per gli operatori commerciali è auspicabile che l’interpretazione dell'Ente di previdenza vada in questa direzione.

I collaboratori familiari
Convince meno l’attribuzione del bonus anche ai collaboratori e/o ai coadiutori familiari dell’imprenditore individuale non trattandosi, in questi casi, di “lavoratori autonomi” secondo un’interpretazione strettamente letterale della norma.

Le attività chiuse e aperte
Si segnala, in conclusione, che la corresponsione del bonus prescinde dal fatto che l’attività esercitata dal richiedente, rientri o meno tra quelle sospese nel mese di marzo (come, invece, per il bonus locazioni , in base all’articolo 65 del Dl).

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