Indennità di 600 euro, professionisti associati soci di Stp in attesa di risposte
Bisogna chiarire la posizione dei soggetti iscritti a un Albo, che non hanno una partita Iva individuale
Le condizioni d’accesso all’indennità di 600 euro riservata ai professionisti “ordinistici” (disciplinata dall’articolo 44 del Dl 18/2020) continuano a far discutere. E un aspetto da sottolineare riguarda l’individuazione dei beneficiari, in particolare in relazione ai professionisti associati o soci di società tra professionisti (Stp).
Si tratta di soggetti iscritti a un Albo, che – nel caso degli studi associati – spesso non hanno una partita Iva individuale e – nel caso delle Stp – oltre a non avere partita Iva percepiscono redditi d’impresa tassati con il criterio di competenza.
Il Dm Lavoro-Economia firmato sabato 28 marzo – che regola l’accesso dei professionisti ordinistici all’indennità di cui all’articolo 44 – non cita, tra i beneficiari, la figura del professionista iscritto all’albo facente parte di una associazione professionale, perché questi dichiarerà nella propria dichiarazione reddituale (quadro RH) un reddito da partecipazione.
A questo proposito, la norma del decreto legge “cura Italia” appare mal formulata. In soccorso potrebbe venire, secondo un’interpretazione logico-sistematica, la circolare Inps n. 49 del 30 marzo scorso, che – parlando dei professionisti senza Cassa beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 27, comma 1 – ricomprende anche «i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)».
Si potrebbe, quindi, tentare di leggere tale apertura come applicabile anche ai professionisti ordinistici. Con due, avvertenze, però:
● servirebbe un avallo ufficiale;
● questa interpretazione comporterebbe comunque un salto da un’agevolazione (il reddito di ultima istanza ex articolo 44, con requisiti reddituali e di calo d’attività) a un’altra (l’indennità disciplinata dall’articolo 27, che però esclude gli iscritti a forme autonome di previdenza obbligatoria, con la sola eccezione della gestione separata Inps).
In ogni caso resterebbe aperto il problema dei professionisti ordinistici soci di Stp, il cui reddito – come detto – non è quello di lavoratore autonomo, ma di impresa, e che segue quindi il criterio di competenza. Tenuto conto che il Dm Lavoro-Economia fa riferimento solo al principio di cassa appare difficile ricomprendere tali soggetti.