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Industria 4.0, compensazione del bonus con F24 senza preventiva dichiarazione o visto di conformità

La fruizione del credito pieno comincia dall’anno di avvenuta interconnessione. Il credito ordinario già fruito va sottratto dal credito complessivo spettante che andrà poi diviso in tre quote annuali

di Federica Furlani

Una Srl ha acquistato nel corso del 2022 un bene strumentale nuovo “Industria 4.0” (allegato A, legge 232/2016), entrato in funzione nel corso del 2022 ed interconnesso nel 2023, di costo pari a 300.000 euro. La società, possedendo i requisiti previsti dalla legge 178/2020, nel 2022 ha iniziato a fruire del credito d’imposta per la parte spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari”, compensando nel modello F24 presentato nel 2022 (codice tributo 6935) l’importo di 6.000 euro - 1/3 di (300.000 * 6%), senza aver preventivamente presentato la dichiarazione dei redditi con visto di conformità.
Il comportamento tenuto è corretto?
La società può usufruire nel 2023 del credito d’imposta in misura piena (40%)?
Come deve essere compilato il quadro RU del modello Redditi 2023?

1.Bonus investimenti

L’articolo 1, commi 1051-1063, legge 178/2020 riconosce, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma, un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o 30 novembre 2023) differenziato a seconda della tipologia di beni:
• 6% per i beni “ordinari”
• 40% (per investimenti fino a 2,5 milioni di euro) per i beni “Industria 4.0”

2.Utilizzo del credito di imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione tramite modello F24 senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi.

Trattandosi di un credito d’imposta di natura agevolativa, non è inoltre necessaria l’apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione in cui il credito viene indicato.

L’utilizzo del credito decorre dall’anno di entrata in funzione del bene se “ordinario”, dall’anno di avvenuta interconnessione se bene “Industria 4.0”.

3.Interconnessione in esercizio successivo all’entrata in funzione

La società ha correttamente iniziato a fruire della quota di credito d’imposta “ordinario” nel corso del 2022 e potrà fruire del credito d’imposta “pieno” (Industria 4.0) dal 2023 (anno di interconnessione), decurtando lo stesso dell’importo già fruito in compensazione nel 2022, e suddividendo l’ammontare ottenuto in un nuovo triennio di fruizione di pari importo. Quindi dal 2023 decorrerà il triennio di fruizione del credito d’imposta “Industria 4.0” (300.000 * 40%) e la quota annuale compensabile sarà pari a 1/3 (120.000 - 6.000) = 38.000 euro.

La società non ha invece utilizzato il corretto codice tributo nel modello F24 presentato nel 2022: doveva infatti utilizzare il codice tributo «6936» corrispondente alla natura degli investimenti realizzati, valorizzando il campo «anno di riferimento» con l’anno di entrata in funzione del bene (2022). A seguito dell’intervenuta connessione, il predetto campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata (2023). La società può correggere il modello F24 tramite Civis oppure direttamente agli uffici territoriali dell’agenzia delle Entrate, senza applicazione di sanzioni.

4.Compilazione quadro RU modello Redditi 2023

Il quadro RU del modello Redditi 2023 andrà così compilato

Il caso operativo qui presentato è uno dei temi di Master Telefisco, il percorso di formazione del Sole 24 Ore

Gli altri casi operativi sono raccolti in questa sezione.