Imposte

Industria 4.0 cumulabile con altri incentivi Pnrr

La Dre Sardegna conferma che il beneficio non deve superare il costo totale. Nel calcolo va considerato il vantaggio derivante dall’intassabilità del credito

di Luca Gaiani

Non si incorre nel divieto di doppio finanziamento previsto dalle norme comunitarie se si sommano diversi incentivi coperti dal Pnrr sul medesimo investimento se il beneficio complessivo non supera il 100% del costo. Dopo il chiarimento della circolare Mef 33/2021, un’ulteriore conferma, riguardante le modalità di calcolo del credito di imposta 4.0 in presenza di contributi sul costo dell’investimento, giunge da una risposta a interpello resa dalla direzione regionale delle Entrate (Dre) della Sardegna.

Le vigenti agevolazioni sugli investimenti prevedono (comma 1059 della legge 178/2020) che, in presenza di acquisti sui quali sono stati concessi contributi in base ad altre norme, il credito di imposta si calcola applicando le percentuali di legge al costo al lordo di tali contributi, a condizione che il cumulo non porti il totale del beneficio a superare il 100% del costo, tenendo conto, nel conteggio, del risparmio fiscale ascrivibile alla intassabilità del credito di imposta. La circolare 9/E/2021 ha precisato che, per effettuare questa verifica, occorre sommare i contributi al credito di imposta «maggiorato del risparmio di imposta». Traducendo in numeri questa affermazione, si avrà la seguente formula (Srl con tax rate del 27,9%): [% contributo + (% credito di imposta x 127,9%)] 100 per cento. Dove 127,9% è la maggiorazione della aliquota del credito di imposta per tenere conto del «risparmio fiscale».

In merito alla cumulabilità di agevolazioni per gli investimenti 4.0, erano sorte talune problematiche in relazione al divieto di doppio finanziamento previsto per gli incentivi finanziati nell’ambito del Pnrr. Il Mef, con la circolare 33 del 31 dicembre 2021, ha precisato che il doppio finanziamento è un concetto differente e non sovrapponibile con quello di cumulo di agevolazioni. Il divieto di doppio finanziamento prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, mentre il cumulo si riferisce alla possibilità di diverse forme di sostegno che vengono cumulate a copertura di differenti quote parti di un investimento. È dunque consentito cumulare su un unico progetto fonti differenti purché il sostegno non copra lo stesso costo.

Nonostante il chiarimento ministeriale, taluni contribuenti hanno sollevato dubbi sull’effettiva applicazione matematica del principio. In un interpello inedito indirizzato alla direzione regionale della Sardegna (921-248/2022), si chiede, in particolare, se le percentuali del credito di imposta 4.0 colpiscano sempre il totale del costo o solo la quota residua che non ha beneficiato di altri incentivi. Ad esempio, nel caso di un investimento che ha fruito di un contributo del 30%, si chiede se il tax credit 4.0 (40% fino a 2,5 milioni per investimenti del 2022) si calcoli sempre su 100 oppure solo su 70. La Dre della Sardegna, nel dichiarare l’interpello inammissibile in quanto manca incertezza interpretativa (si richiama la circolare 9/E/2021), sottolinea che, in base alla circolare Mef, il cumulo è consentito con l’unico limite di non finanziarie con più agevolazioni oltre il 100% del costo. Seguendo l’interpretazione ministeriale confermata dalla Dre, la percentuale del credito (40%) di applicherà pertanto al costo totale (100), dovendosi poi verificare il rispetto del limite [30 + (40 x 127,9%)] = 81,16% al 100 per cento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©