Imposte

Industria «4.0» con cumulabilità caso per caso

La risposta a interpello 75: occorre verificare le regole dei bonus eventualmente da sommare

Il credito di imposta 4.0 è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che la disciplina di queste ultime non escluda espressamente la possibilità di cumulo. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 75/2021.

Il caso veniva proposto da un produttore agricolo il quale era intenzionato a realizzare un impianto fotovoltaico strumentale all’attività di impresa. Per l’impianto, aveva già ottenuto con il Piano di Sviluppo Rurale (Psr) un contributo pari al 75% delle spese da sostenere; con l’interpello in commento chiedeva la possibilità di accedere, per le medesime spese, al credito di imposta 4.0, previsto dalla legge 160/2019 e su che importo dovesse calcolare il credito tenuto conto anche del contributo Psr.

La risposta dell’Agenzia è di fatto negativa in quanto per i beni che producono energia non spetta il credito di imposta 4.0. Tuttavia, la risposta offre tre interessanti spunti di riflessione.

La prima questione riguarda la compatibilità tra credito in commento e il Psr, possibile ma entro determinati limiti. Di recente, su istanza della Regione Sicilia, la Commissione europea in merito al cumulo tra queste due misure ha precisato che, non essendo un aiuto di Stato, il credito di imposta 4.0 può essere cumulato con il Psr ma che, tuttavia, non possono in ogni caso essere superate le aliquote di sostegno massime vincolanti riportate nell’allegato 2 al regolamento Ue n. 1303/2013 (esempio 40% centro-nord Italia).

Quindi, ad esempio, se una impresa ha diritto ad un sostegno massimo del 40% e riceve un contributo Psr del 35%, può recuperare la spesa sostenuta per il credito di imposta in beni strumentali solo per il 5%; al contrario; se ricevesse un aiuto pari o superiore al 40%, non avrebbe possibilità di fruir del credito di imposta.

L’altra questione riguarda la conferma dell’esclusione dalla disciplina del credito di imposta 4.0 dei beni che producono energia. Considerata la sostanziale analogia tra questo credito di imposta e la disciplina del super e iper ammortamento, l’Agenzia afferma che anche in questa fattispecie trovano applicazione i chiarimenti resi con la circolare 4/E/2017 la quale aveva escluso dal benefici le soluzioni finalizzate alla produzione di energia da qualunque fonte in quanto non incluse tra i beni agevolabili.

Infine per quanto riguarda il limite del costo massimo del bene che non è superabile con altri benefici (comma 192 della legge 160/2019), i soggetti che tassano i redditi in base alle risultanze catastali, nel cumulo, non devono tenere conto del risparmio di imposta, massimizzando di fatto l’agevolazione.

Quindi per chi applica la tassazione catastale (imprese individuali e società semplici ma anche società che abbiano esercitato l’opzione di cui al comma 1093 della legge 296/2006), il risparmio fiscale non deve essere calcolato considerato, appunto, che il reddito si dichiara in base alle risultanze catastali. Ne consegue che, a parità di condizioni, questi soggetti possono beneficiare del credito di imposta in misura maggiore.

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