Imposte

Industria 4.0, test convenienza sul bonus investimenti da usare

Incentivi sovrapposti tra 2020 e primo semestre 2021. Libertà di scelta da chiarire

di Luca Gaiani

Per gli investimenti Industria 4.0. il bonus si usufruisce solo dopo l’interconnessione, ma l’agevolazione resta quella in vigore al momento di effettuazione dell’investimento. La risposta ad interpello 394/2021, nel ribadire questo principio, ha ricordato che, anche nella interconnessione ritardata, i requisiti 4.0 devono sussistere al momento della prima entrata in funzione del bene. Ancora da chiarire le problematiche derivanti dalla sovrapposizione nel 2020 e nel primo semestre 2021, di distinte norme agevolative.

LE AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

Dall’iper ai crediti di imposta

Per gli investimenti in beni strumentali 4.0 (allegato A alla legge 232/2016) realizzati nell’esercizio 2020 tendono a sovrapporsi tre agevolazioni distinte, legate alla data esatta di effettuazione e all’esistenza o meno di una “prenotazione” (ordine e acconto del 20%) precedente.

Per i beni acquisiti nell’intero anno a fronte di prenotazioni del 2019, l’incentivo spettante è quello dell’iperammortamento ai sensi della legge 145/2018. La variazione in diminuzione da riportare nelle dichiarazioni dei redditi si calcola applicando al costo le percentuali riportate nella tabella a margine. Se l’entrata in funzione e l’interconnessione (o anche solo quest’ultima), con la relativa attestazione o perizia, è avvenuta nel 2021 la prima tranche di beneficio si dedurrà nella dichiarazione mod. Redditi 2022 ma resterà sempre applicabile il regime vigente nel 2020. Il tax credit (sostitutivo dell’iperammortamento) introdotto dalla legge 160/2019 è infatti espressamente escluso in presenza di una prenotazione del 2019.

Doppio credito dal 16 novembre

Mancando la prenotazione 2019, gli investimenti del 2020 entrano nel regime dei crediti di imposta e qui le cose si complicano. Se il momento di effettuazione (cioè la data di consegna o spedizione, oppure quella di ultimazione per i beni realizzati in appalto) cade entro il 15 novembre 2020, si sfrutta il credito della legge 160 che ha un tetto massimo agevolabile di 10 milioni e percentuali del 40% e del 20% per scaglioni. Se invece la data dell’investimento ricade negli ultimi 45 giorni dell’anno, si affianca il bonus della legge 178/2020 che ha una soglia massima di 20 milioni e percentuali sui primi due scaglioni del 50% e del 30%. Stesso regime sovrapposto per i cespiti acquistati nel primo semestre 2021: se c’è stata prenotazione nel 2020, vale la legge 160 (misura meno conveniente), diversamente si applica la 178.

La scelta

Né l’agenzia delle Entrate né il Mise hanno ancora ufficialmente chiarito se, nei periodi temporali sopra descritti, le imprese siano libere di scegliere (come pare dalla lettera della legge) l’agevolazione più conveniente. Una conferma sulla facoltà di applicare il beneficio più conveniente appare urgente in particolare per gli investimenti del periodo 16 novembre – 31 dicembre 2020. Qualora i beni fossero entrati in funzione ed interconessi entro il medesimo anno, la compensazione poteva già effettuarsi dal 2021 (per la legge 178 si parte dall’anno di interconnessione mentre per la legge 160 dall’anno successivo), ma il dubbio sulla norma utilizzabile e i rischi di una indebita compensazione hanno tenuto ferma più di una impresa. Ad esempio, un investimento di 1 milione effettuato a dicembre 2020, con la relativa interconnessione, darà origine con la legge 160 ad un credito di 400 mila euro, la cui prima compensazione (codice 6933) è di 80 mila euro (1/5); applicando la 178 si genereranno invece 500 mila euro con una prima tanche da compensare (codice 6936) di 166.667 euro (1/3).

Un problema analogo si pone per acquisti effettuati entro il 30 giugno prossimo. Se vi è una prenotazione del 2020, si rientra nella legge 160, diversamente spazio alla più vantaggiosa legge 178. Ma anche in questo caso, in assenza di vincoli espliciti nella legge 178 (vincoli che invece sono presenti nel passaggio dall’iperammortamento ai crediti della legge 160), dovrebbe ritenersi possibile applicare i crediti nuovi nonostante l’ordine del 2020.

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