Contabilità

Informativa a fair value sui warrant con effetto diluitivo non prevedibile

di Franco Roscini Vitali

Abrogazione del principio contabile Oic 7 Certificati Verdi: è questa la proposta dell’Organismo italiano di contabilità (Oic) contenuta negli emendamenti approvati dal Consiglio di gestione il 24 luglio. Infatti, la normativa sui certificati verdi, e quindi la loro validità, è terminata nel 2018.

L’Oic ha approvato la pubblicazione in consultazione delle proposte di emendamenti ad alcuni principi contabili nazionali: si tratta di chiarimenti, modifiche e integrazioni che, in base all’Oic 29, si applicano prospetticamente ai bilanci che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva. Il termine per eventuali osservazioni è il 1° ottobre 2018.

Strumenti finanziari derivati

L’emendamento riguarda un aspetto particolare relativo ai derivati di copertura di flussi finanziari, in particolare il rilascio della riserva in presenza di perdite non recuperabili, anche relative a coperture semplici (paragrafi 87 c e 114 c).

In presenza di una riserva negativa, se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, deve immediatamente imputare nella voce B.13 «Altri accantonamenti» del conto economico la riserva o la parte della stessa che non prevede di recuperare; non si utilizza la voce D.19.d) come indicato in precedenza.

Questa situazione si verifica quando il prezzo di acquisto a termine di un bene più il valore della riserva è superiore all’ammontare della futura rivendita: pertanto, se l’operazione nel suo complesso è in perdita, la riserva negativa non può considerarsi recuperabile.

In assenza di questa previsione, la riserva sarebbe girata nel valore del bene al momento della rilevazione dell’acquisto nel magazzino: il bene sarebbe poi svalutato, ma la perdita sarebbe differita, anziché essere rilevata immediatamente.

La situazione descritta è diversa e aggiuntiva rispetto a quella contenuta nel paragrafo 91 dell’Oic 32 che riguarda la situazione in cui la copertura non soddisfa più i requisiti di efficacia (lettera b) e il venir meno della probabilità dell’operazione programmata (lettera c).

In definitiva si tratta di “contratti onerosi” per i quali l’Oic 31 impone di rilevare immediatamente nel conto economico la perdita con contropartita l’iscrizione nello stato patrimoniale di un fondo per oneri.

L’utilizzo della voce B.13 del conto economico, anziché in base alle regole generali di altra voce «per natura», è dovuta a motivi di semplificazione ed evita di individuare con precisione tale natura che riguarda, non un singolo accordo, ma la combinazione di due contratti, l’elemento coperto e il derivato di copertura.

Il rilascio della riserva a conto economico elimina la contabilizzazione dell’accantonamento per contratti onerosi: ovviamente, nel caso la perdita fosse superiore alla riserva, l’eccedenza dovrebbe essere accantonata in un fondo per oneri.

L’emendamento contiene un esempio che, al pari degli altri già presenti nell’Oic 32, non è parte integrante del principio contabile e non tiene conto della fiscalità: tuttavia, ai fini tributari, trattandosi di un accantonamento, la deducibilità si avrà alla chiusura dell’operazione.

Patrimonio netto

L’emendamento riguarda la contabilizzazione di un warrant che prevede l’obbligo da parte dell’emittente di consegnare un numero variabile di azioni proprie a una data futura.

Il principio contabile Oic 32 esclude (paragrafo 4 a) dal proprio ambito di applicazione i contratti derivati che hanno per oggetto azioni proprie e non vi sono indicazioni nei principi contabili nazionali circa la valutazione al fair value degli warrant emessi. Infatti, tali contratti sono considerati componenti di patrimonio netto e pertanto rientrano nell’ambito di applicazione del principio contabile Oic 28, come chiarito anche nel paragrafo 10 delle “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” dell’Oic 32.

L’Oic ritiene utile l’informazione circa il fair value dei warrant emessi, stante la necessità per gli investitori di conoscere il potenziale effetto diluitivo derivante dal futuro esercizio di warrant emessi che prevedono la determinazione del numero di azioni assegnate ai possessori solo al momento dell’esercizio dell’opzione.

L’Oic 28, paragrafo 41, richiede l’informativa su azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrant, opzioni e titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono: questo, in base a quanto prevede l’articolo 2427 numero 18 del Codice civile. Tale informativa non prevede di fornire informazioni del fair value dei contratti citati, tra i quali rientrano anche i warrant: pertanto, l’Oic propone di includere, nella nota integrativa, l’informativa sul fair value dei contratti derivati aventi a oggetto azioni della società per i quali, al momento dell’emissione, l’effetto diluitivo non è prevedibile.

Le proposte di emendamenti ad alcuni principi contabili nazionali

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