Adempimenti

Innovazione, bonus sui progressi d’impresa

L’agevolazione resta pure se l’avanzamento tecnologico ricercato non sia raggiunto

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Si allarga la possibilità di fruire del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo: è quanto emerge dal comma 3 dell’articolo 2 del Dm del Mise, che reca disposizioni applicative della disciplina del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 198-207, della legge 160/19.

È una buona notizia, perché consente alle imprese di gestire con tranquillità, almeno per il 2020, l’innovazione tecnologica; vedremo con il tempo se tali chiarimenti saranno applicabili, come si auspica, anche alle innovazioni di prodotto e di processo degli anni precedenti.

In particolare, la citata norma ribadisce che sono ammissibili al beneficio le attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico, e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. In altri termini, in linea di principio si conferma che il progresso o avanzamento non è misurato sulla singola impresa ma in termini generali.

In primo luogo, si precisa che è possibile fruire del credito in caso di adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo, in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile.

In secondo luogo, il beneficio non viene meno qualora le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo non diano il risultato sperato che, se invece raggiunto, avrebbe consentito di fruire dell’agevolazione, ossia per le attività che perseguano l’obiettivo richiesto dalla norma anche se nel caso specifico l’avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato.

In terzo luogo, vi è una lodevole estensione dell’ambito di applicazione del beneficio. Infatti, si precisa che se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le relative informazioni non fanno parte dello stato delle conoscenze disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio della ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, sono ammessi al beneficio i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso, in quanto possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico. Naturalmente ciò non vale se il particolare progresso scientifico o tecnologico sia già stato raggiunto o tentato nell’ambito del gruppo, ossia da altri soggetti correlati all’impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune.

Come ulteriore e importante corollario di tale estensione, sono ammissibili al credito d’imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.

Interessanti indicazioni sono poi fornite nell’articolo 3, commi 2 e 3, relativamente alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta.

In particolare, si stabilisce che sono ammissibili le attività finalizzate alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.

Pertanto, il requisito della novità o del miglioramento significativo è declinato rispetto a quanto già conosciuto dalla stessa impresa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per prodotti nuovi o significativamente migliorati s’intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità; per processi nuovi o significativamente migliorati, sempre rispetto a quelli già applicati dall’impresa, s’intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.

In ogni caso, le attività ammissibili al credito d’imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.

Si precisa infine che non sono ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall’impresa; i lavori che si possono definire routinari, ossia svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell’impresa o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell’impresa; i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su specifica richiesta di un committente; i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.

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