Adempimenti

Integrativa a favore, termine lungo sui periodi accertabili

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

Le modifiche introdotte in tema di dichiarazioni integrative con il decreto fiscale (Dl 193/2016) hanno carattere retroattivo. Quindi la possibilità di presentare un modello “a favore” del contribuente anche oltre il termine previsto per l’invio della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo si applica anche ai periodi d’imposta ancora “accertabili” alla data della sua introduzione. È quanto sostenuto dalla Ctp Vicenza con la sentenza 177/4/2017 (presidente e relatore Vinci).

La vicenda trae origine dall’errore di una società, che aveva indicato nella dichiarazione relativa al 2012 un credito d’imposta “ricerca e sviluppo”, nonostante nella dichiarazione precedente avesse omesso l’indicazione dei costi legittimanti la spettanza del credito. L’errore viene rilevato nell’ambito di un controllo automatizzato ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e formalizzato dalle dall’agenzia delle Entrate di Vicenza con una comunicazione di irregolarità seguita dall’emissione di una cartella di pagamento, che la società impugna davanti alla Ctp.

A seguito delle modifiche introdotte dal Dl 193 e in vigore dal 24 ottobre 2016, nelle more del giudizio – e precisamente il 25 novembre 2016 – la società presenta una dichiarazione integrativa a favore per l’anno 2011, per correggere l’omissione che ha generato la irregolarità. Secondo l’ufficio, però, l’integrativa a favore presentata nel 2016 in relazione al 2011 era da considerarsi invalida perché fuori termine.

La società si vede dar ragione dai giudici di merito sull’assunto che la normativa applicabile alla fattispecie è quella “post modifiche” apportate – dal Dl 193/2016 – all’articolo 2, commi 8 e 8-bis, Dpr 322/1998, che ha modificato la disciplina in esame nel senso di estendere la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre l’anno. Ciò in quanto tali modifiche possono riguardare le dichiarazioni riferite a periodi d’imposta pregressi, purché ancora accertabili. Ipotesi, quest’ultima, che risultava di fatto applicabile al caso concreto, in quanto relativo ad una dichiarazione integrativa per un anno, il 2011, i cui termini di accertamento sarebbero spirati solo il 31 dicembre 2016, quindi dopo l’introduzione della nuova norma. In questi termini, l’integrativa è ammissibile ed efficace.

Il principio fissato dalla sentenza vicentina si affianca e completa quello recentemente espresso sulla stessa tematica dalla sentenza Ctr Liguria 14/1/2017, che aveva negato l’applicazione della nuova disciplina ai periodi d’imposta ormai “chiusi” (si veda Il Sole 24 Ore del 27 marzo).

In particolare, la normativa introdotta dal Dl 193/2016 va interpretata nel senso che la stessa trova applicazione retroattiva, seppure limitatamente alle dichiarazioni i cui termini di accertamento sono ancora aperti alla data della sua entrata in vigore (quindi quelle per gli anni 2011 e successivi, per i periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare) e non anche a quelle precedenti, in quanto ormai definitivamente “chiuse”.

Ctp Vicenza 177/4/2017

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