Diritto

Interdittive, spazi più ampi per il controllo giudiziario

La Cassazione allarga i limiti dell’istituto che blocca l’informazione antimafia

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di Giovanbattista Tona

La Cassazione offre alle imprese colpite da interdittiva antimafia altri spazi per fare ricorso al controllo giudiziario volontario previsto dall’articolo 34-bis, comma 6, del Dlgs 159/2011 (Codice antimafia). Anche se l’informazione prefettizia è stata confermata dai giudici amministrativi, l’impresa può richiederne l’aggiornamento e, in caso di provvedimento non favorevole, può fare istanza al tribunale (sezione misure di prevenzione) per essere sottoposta a controllo giudiziario.

Lo hanno stabilito i giudici di legittimità con una sentenza 42646 del 10 novembre scorso, cassando una decisione che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di controllo giudiziario proposta da un imprenditore raggiunto da interdittiva confermata da due gradi di giudizio amministrativo e poi ancora ribadita dalla prefettura in sede di aggiornamento.

Il controllo giudiziario

Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva, in base all’articolo 84, comma 4, del Dlgs 159/2011 possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario che vale a sospendere gli effetti del provvedimento prefettizio e che comporta – per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore a tre – l’assolvimento di un programma di bonifica e le costanti verifiche da parte di un amministratore giudiziario che riferisce ogni due mesi al giudice delegato.

L’interdittiva preclude all’impresa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione e di ottenere il rilascio di autorizzazioni e concessioni, nonché di erogazioni; pertanto il controllo giudiziario, pur imponendo limitazioni e prescrizioni, rimuove questo ostacolo che potrebbe esserle letale.

Espressa condizione di legge per richiedere la misura è però che sia stata prima proposta impugnazione contro il provvedimento del prefetto al giudice amministrativo e che il termine non sia scaduto (Cassazione, sentenza 16105/2019).

La richiesta

L’imprenditore che si è rivolto alla Cassazione aveva subito un’informazione interdittiva prefettizia nel 2015, quando ancora l’istituto del controllo giudiziario non era stato introdotto nel Codice antimafia (lo prevederà la legge di riforma n. 161 del 2017). Il giudice amministrativo aveva respinto tutti i ricorsi e l’interdittiva era divenuta definitiva.

I giudici della prevenzione che avevano esaminato l’istanza di controllo giudiziario avevano ritenuto che non vi fosse un accertamento pendente sulle infiltrazioni mafiose ma una situazione stabilizzata e che non vi fosse una situazione di urgenza correlata alla necessità di garantire la prosecuzione dell’attività perché l’impresa aveva già da tempo dovuto fermare la sua attività in conseguenza del provvedimento prefettizio. Nemmeno la pendenza di una richiesta di aggiornamento avrebbe avuto rilievo, perché non era prevista dalla legge.

La Cassazione ha però ritenuto erronea questa impostazione.

La definitività del provvedimento prefettizio non rende intangibile sine die l’interdizione. Il carattere temporaneo del provvedimento si ricava dall’articolo 86, comma 2, del Dlgs 159/2011 che fissa il termine di validità in dodici mesi ed è stato ribadito dalla Corte costituzionale, che ha sottolineato la valenza garantista di questa norma, idonea a «scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile» (sentenza 57/ 2020).

Inoltre in base all’articolo 91, comma 5, del Dlgs 159/2011, il prefetto deve aggiornare l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti per l’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa, anche su «documentata richiesta dell’interessato».

Quando, trascorso un anno o su richiesta dell’imprenditore, il prefetto conferma l’interdittiva, in realtà emette un nuovo provvedimento, suscettibile di autonoma impugnazione che, se proposta, consente all’interessato di chiedere l’applicazione del controllo giudiziario.

COME FUNZIONA
I requisiti
Il controllo giudiziario volontario (articolo 34-bis, comma 6, del Codice antimafia) è disposto su richiesta dell’imprenditore, raggiunto da un’informazione antimafia interdittiva del prefetto, purché l’abbia impugnata dinanzi al giudice amministrativo e il procedimento sia pendente. La richiesta non è ammissibile se sono scaduti i termini per l’impugnazione o se il procedimento è esaurito.
Cassazione, 16105/2019


La richiesta
Anche se l’interdittiva è stata confermata a seguito di giudizio amministrativo, deve comunque considerarsi provvedimento temporaneo: se l’interessato chiede l’aggiornamento al prefetto e il rischio di infiltrazioni viene confermato, il nuovo provvedimento può essere impugnato e l’imprenditore può chiedere il controllo giudiziario volontario.
Cassazione, 42646/2022


Gli effetti
L’applicazione del controllo giudiziario sospende gli effetti dell’interdittiva e consente all’imprenditore di mantenere autorizzazioni, concessioni e contratti con la Pa. Non è retroattiva e non legittima l’imprenditore a chiedere la riammissione nelle gare da cui è stato escluso, vinte da altri.
Consiglio di Stato, 8558/2022

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