Interessi a fondi UK senza la ritenuta
La risposta a interpello 125 riconosce l’esenzione sui prestiti a lungo termine con un adeguato scambio di informazioni
Anche i fondi comuni non autorizzati allo svolgimento di attività regolamentate, ma gestiti da intermediari soggetti a vigilanza, sono «investitori istituzionali» e – se istituiti in Paesi che danno lo scambio d’informazioni - possono godere dell’esenzione dalla ritenuta prevista dall’articolo 26, comma 5-bis, del Dpr 600/1973 sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati a imprese italiane. Sono le conclusioni cui è giunta l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 125 del 24 febbraio 2021, con riferimento a un fondo comune inglese.
L’Agenzia, richiamando la circolare 23/E del 2002, ricorda innanzitutto che per «investitore istituzionale estero» si intende l’ente che, indipendentemente dalla veste giuridica e dal trattamento tributario cui i relativi redditi sono assoggettati nel Paese in cui lo stesso è costituito, ha come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi. In tale definizione – sempre secondo la citata circolare – rientrano anche gli enti «privi di soggettività tributaria» come i fondi comuni di investimento, le Sicav, i fondi pensione, le Sgr, specificamente ricompresi tra gli investitori «qualificati» di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto del ministro del Tesoro del 24 maggio 1999 n. 228, in quanto assoggettati a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti, sempre che siano costituiti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (Paesi white list) di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti.
Secondo l’Agenzia, il fondo oggetto della risposta in commento rispetta i requisiti in quanto risulta istituito in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni e, pur non essendo direttamente autorizzato allo svolgimento di alcuna attività regolamentata ai sensi del UK financial services and market act 2000 (Fsma), è gestito da un soggetto a ciò a ciò autorizzato dalla Financial conduct authority (Fca). Infatti, come già chiarito con la circolare 2/E del 2012, nel caso specifico degli Oicr, la verifica della sussistenza del requisito della vigilanza ai fini della qualifica di «investitore istituzionale estero» può essere effettuata sia in capo al fondo sia in capo al soggetto incaricato della gestione dello stesso. Si ricorda, invece, che, ai fini dell’applicazione della ritenuta a titolo di imposta di cui all’articolo 10-ter della legge 77/1983 sui proventi derivanti dai fondi esteri (intra Ue o See non conformi alla direttiva 2009/65/Ce), il requisito della vigilanza deve essere specificamente verificato in capo all’ente gestore (circolare 19/E del 2013 e risposta 236 del 2019).
Di conseguenza, potrà essere applicata l’esenzione dalla ritenuta prevista dall’articolo 26, comma 5-bis del Dpr 600/1973 qualora gli interessi percepiti dal fondo derivino da finanziamenti:
• erogati a soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività di impresa quali società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia, come individuati dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
• che abbiano una durata contrattuale di medio o lungo termine ovvero superiore a diciotto mesi.