Interessi passivi deducibili senza test del Rol
Nella delega fiscale arriva una franchigia al di sotto della quale non si applica il test del Rol
Per la deducibilità degli interessi passivi delle società di capitali, in arrivo una franchigia al di sotto della quale non si applica il test del Rol. È questa una delle novità della riforma dell'Ires previste dall'articolo 6 della bozza del Dl delega. Sotto la lente del legislatore anche il riporto delle perdite fiscali, al fine di rendere omogenei i criteri applicabili nelle diverse fattispecie, semplificando il regime degli importi residui all'uscita dal consolidato fiscale.
L'articolo 6 del Dl delega per la riforma fiscale si occupa di dettare i principi e i criteri in materia di determinazione del reddito di società ed enti soggetti all'Ires con una finalità trasversale a tutti i comparti, costituita da semplificazione e previsione di regole omogenee.
Un intervento di ampia portata è previsto in materia di riporto e di circolazione delle perdite fiscali nell'ambito del consolidato e nelle operazioni straordinarie. Le regole applicabili sono frammentate e contenute in diversi articoli del testo unico. L'articolo 84, che è la disposizione di base, regola i limiti nei casi di change of control e di modifica nella attività esercitata. Per fusioni e scissioni, le modalità di trasferimento intersoggettivo sono indicate dagli articoli 172 e 173, mentre nel caso di trasparenza e di consolidato fiscale, la circolazione delle perdite è disciplinata dagli articoli 115 e 117, oltre che dai regolamenti ministeriali di attuazione.
Questo quadro frammentato dovrebbe essere reso uniforme introducendo linee guida omogenee applicabili in tutte le fattispecie. Per il consolidato fiscale si prevede di eliminare le complessità che si pongono in caso di interruzione del regime per la (ri)attribuzione dei saldi residui alle singole società del gruppo. Due modifiche dovrebbero riguardare il trasferimento di perdite in caso di fusioni o scissioni: revisione del tetto del patrimonio netto e interventi tesi a non penalizzare la riportabilità di perdite che le società interessate dalla operazione hanno maturato dopo l'ingresso nel medesimo gruppo della società avente causa, anche in assenza di adesione al consolidato fiscale.
Un altro importante tassello della riforma concerne il regime degli interessi passivi. Lga disciplina in esame, che in Italia è in vigore già da diversi anni, è prevista da una direttiva comunitaria, sicché ogni revisione dovrà rispettare le regole europee. Il Dl delega prevede di valorizzare meglio le finalità della Direttiva, che sono quelle di contrasto all'elusione e all'erosione della base imponibile (in particolare all'interno dei gruppi multinazionali), rendendo meno penalizzanti i vincoli posti dalla norma per le Pmi e in genere nei casi di assenza di possibilità di erosione. Per tale motivo, l'Italia dovrebbe finalmente avvalersi della facoltà concessa dalla direttiva, introducendo una franchigia di oneri finanziari entro la quale i limiti alla deducibilità, basati sul 30% del Rol, non operano. Franchigia che le disposizioni della Ue fissano in un massimo di 3 milioni di euro.