Adempimenti

Interessi passivi, in dichiarazione calcoli complicati dalle nuove regole

Per individuare ciò che si deve confrontare con il Rol rilevano le regole contabili recepite dai decreti sulla derivazione rafforzata

di Luca Gaiani

Interessi passivi, dalla dichiarazione di quest’anno scattano le novità della direttiva Atad.

Per individuare ciò che si deve confrontare con il Rol rilevano le regole contabili recepite dai decreti sulla derivazione rafforzata. Occorre, inoltre, che l’interesse derivi da un contratto con causa finanziaria o con una componente finanziaria significativa. Dal 2019, entrano sotto Rol gli interessi capitalizzati e quelli di dilazione.

L’articolo 96 del Tuir nel nuovo testo in vigore dall’esercizio 2019 si applica agli interessi passivi e a quelli attivi, nonché agli oneri e ai proventi finanziari assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa a condizione che la qualificazione sia confermata dai decreti attuativi del principio di derivazione rafforzata. Si tratta, in particolare, del Dm 8/2009, del Dm 8 giugno 2011 e del Dm 3 agosto 2017.

La necessità che la qualificazione contabile di oneri o proventi “finanziari” non sia derogata in ambito fiscale fa sì, ad esempio, come indica la relazione ministeriale al Dlgs 142/2018, che non rientreranno nel test del Rol gli interessi maturati in relazione a pronti contro termine su titoli azionari dato che l’articolo 3 del Dm 48/2009 ne esclude la rilevanza. Analogamente non entreranno nell’articolo 96 gli interessi che vengono iscritti a conto economico per l’attualizzazione di fondi, ai sensi dell’articolo 9 del Dm 8 giugno 2011.

Finanziamenti soci infruttiferi

Un altro possibile caso di irrilevanza di oneri o proventi finanziari “contabili”, ma non recepiti fiscalmente dai decreti sulla derivazione rafforzata, riguarda i finanziamenti infruttiferi (o a tassi inferiori al mercato) effettuati da società controllanti a controllate con finalità di rafforzamento patrimoniale.

L’interesse attivo e passivo calcolato a tassi di mercato viene iscritto in questo caso nel conto economico con contropartita, rispettivamente, il valore della partecipazione (società creditrice-controllante) e una riserva di patrimonio netto (società debitrice-controllata).

L’articolo 5, comma 4-bis, del Dm 8 giugno 2011 prevede per tali componenti reddituali la deroga alla derivazione rafforzata, restando fiscalmente rilevanti solo gli interessi risultanti dal contratto (nel caso, pari a zero). Si tratta, dunque, di componenti reddituali rispettivamente non tassabili e non deducibili che, in quanto tali, non concorrono alla disciplina dell’articolo 96.

Gli interessi di dilazione

La rilevanza degli interessi per il test del Rol richiede, inoltre, che essi derivino da un’operazione o da un rapporto contrattuale con causa finanziaria oppure da un rapporto contrattuale contenente una componente finanziaria significativa. Ciò fa sì che entrino nella disciplina dell’articolo 96, dall’esercizio 2019, gli oneri e i proventi derivanti da debiti di natura commerciale laddove essi vengano rilevati contabilmente, sia se espliciti (i classici interessi di dilazione), sia se impliciti e scorporati in base ai principi contabili. La relazione ministeriale richiama, al riguardo, gli interessi attivi o passivi contabilizzati ai sensi del principio contabile Ifrs 15 in caso di dilazione di pagamento concessa al cliente o di pagamento anticipato da parte di quest’ultimo.

Un’analoga situazione si avrà per le società che adottano i principi Oic in presenza di crediti o debiti di fornitura valorizzati al costo ammortizzato con attualizzazione (Oic 15, par. 44, e Oic 19, par. 52). La rilevanza degli interessi commerciali scatta solo se iscritti contabilmente; le imprese di minori dimensioni che, avvalendosi degli esoneri previsti dai principi contabili, non adottano il criterio del costo ammortizzato e non iscrivono gli interessi impliciti, evitano dunque il test del Rol per tali oneri senza che la scelta sia sindacabile dal fisco (agenzia delle Entrate, Telefisco 2019).

Costi di transazione

Per quanto riguarda i costi di transazione (commissioni, perizie, spese legali) di un finanziamento che le società che non applicano il criterio del costo ammortizzato iscrivono nei risconti attivi facendoli poi transitare nel conto economico lungo la durata del prestito (integrando gli interessi passivi nominali), va segnalata la norma di comportamento n. 207 dell’Associazione italiana dottori commercialisti secondo cui la classificazione contabile negli oneri finanziari non assume rilevanza ai fini dell’applicazione dell’articolo 96 del Tuir. Tali costi, anche se inseriti nell’area finanziaria del conto economico, sfuggono quindi ai limiti del Rol.

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