Adempimenti

Interessi passivi, spartiacque sui prestiti pregressi per la deduzione in Redditi

Valori relativi ai contratti entro il 17 giugno 2016 da indicare separatamente nel rigo 122 del quadro RF

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di Paolo Meneghetti

Le istruzioni al modello Redditi Sc (società di capitali) si adeguano alle nuove regole entrate in vigore dal periodo d’imposta 2019 in materia di deducibilità degli interessi passivi e, in modo particolare il prospetto inserito nei righi da RF 118 e RF 122 va compilato tenendo conto delle nuove modalità. Il prospetto è stato predisposto, in prima approssimazione, per esporre due dati essenziali: da una parte gli interessi passivi e attivi , dall'altra il dato del tetto massimo di deducibilità cioè il Rol assunto al 30 per cento. Iniziamo l'analisi con il primo dato, cioè gli interessi passivi ed attivi.

Interessi passivi capitalizzati
Nel rigo RF 118 colonna 1 vanno indicati gli interessi passivi di periodo sottoposti al vaglio del Rol. Il primo elemento di novità consiste nel sottolineare che dal 2019 vanno inseriti in questo rigo anche gli interessi passivi capitalizzati che fino al 2018 veniva dedotti al 100% senza alcun rapporto con il Rol. La capitalizzazione degli interessi passivi , è una procedura facoltativa (Oic 16, par 41) che avviene imputando gli interessi passivi capitalizzati nella voce di conto economico C 17, mentre si rileva un provento nella voce A4. Da una parte, quindi si incrementa il Rol per effetto della Voce A4, ma dall'altra, a differenza dello scorso anno, entrano nel computo degli interessi passivi da vagliare nel limite del 30% del Rol anche quelli capitalizzati.

Interessi per prestiti stipulati entro 17 giugno 2016
Per contro vanno esclusi dal dato da inserire nella colonna 1 del rigo RF 118 gli interessi passivi derivanti da prestiti contratti entro il 17 giugno 2016 che si voglia dedurre utilizzando l'eccedenza di Rol formata entro il 2018 e riportata a nuovo. Tale passaggio delle istruzioni allude alla disciplina transitoria prevista dall’articolo 13 , comma 4 del Dlgs 142/18 secondo il quale l’unica possibilità di utilizzo del Rol eccedente di anni pregressi si verifica se nel 2019 sono stati sostenuti interessi passivi per prestiti contratti entro il 17 giugno 2016. In tal caso il contribuente può dedurre tali interessi sia utilizzando il Rol di periodo, sia quello pregresso in base ad una priorità decisa dalla stesso contribuente che va comunicata nel modello Redditi. La comunicazione si manifesta, appunto, sottraendo tali interessi passivi nel rigo 118 colonna 1, ed inserendoli nel rigo 122 , indicando il Rol pregresso in colonna 1 e gli interessi passivi correlati e deducibili nelle colonne 2 e 3.

Gli interessi passivi non dedotti in anni precedenti sono riportabili a nuovo anche nella attuale disciplina (articolo 13 comma 2 del Dlgs 142/18) e vanno indicati nella colonna 2 del rigo 118. Ove gli interessi attivi di periodo e pregressi fossero capienti per dedurre anche quelli passivi pregressi (che ovviamente in quanto pregressi non figurano nel conto economico) , sarebbe necessario eseguire una variazione diminutiva nel rigo RF 55 indicando il codice 13.

Interessi attivi
Anzitutto va segnalato che questo dato dal 2019 è limitato a quelli di carattere finanziario mentre fino al 2018 anche gli interessi attivi derivanti da operazioni commerciali potevano essere computati. Poi altro dato interessante è l’inserimento di una colonna ( 4) ove indicare gli interessi attivi eccedenti derivanti da precedenti periodi d’imposta. Il riporto a nuovo di tale dato non sembrava ammesso per periodi precedenti il 2019 ( mentre dal 2019 il riporto a nuovo è a regime) , mentre le istruzioni sembrano introdurre questa possibilità. Per chi opera con la Pa possono essere computati gli interessi di mora , ma solo se incassati , poiché l’articolo 96 comma 3 rende rilevanti solo gli interessi attivi imponibili e quelli di mora lo diventano se incassati. Quindi , a differenza della disciplina vigente pino al 2018, non si parla più di interessi virtuali per rapporti con la Pa bensì di interessi reali.

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