Intermediari tenuti a conservare i documenti per quattro anni
Caf e professionisti obbligati a conservare per quattro anni i documenti dei modelli 730 sui quali hanno apposto il visto di conformità. A ricordare la novità introdotta dal comma 617 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 è stata l'agenzia delle entrate con la risoluzione 57/E del 30 maggio 2014. L'amministrazione finanziaria, dopo aver confermato che i rimborsi superiori a 4mila euro (al netto di compensazioni), se generati da eccedenze della precedente dichiarazione da detrazioni per carichi di famiglia, saranno effettuati direttamente dall'amministrazione finanziaria, in esito ai controlli per i quali avrà sei mesi di tempo, ha anche fornito anche chiarimenti sulle possibilità di presentazione del modello "730 integrativo" da parte di chi perde o trova lavoro dopo la presentazione del 730.
Partendo dalla prima questione, va ricordato che la legge di stabilità ha imposto da quest'anno a Caf e professionisti di conservare, oltre alla scheda per la destinazione del 5 e dell'8 per mille (modello 730-1 che va tenuto per due anni) e alla copia della dichiarazione elaborata, anche la documentazione posta a base del visto di conformità (articolo 35, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 241/1997). Si tratta dei documenti che riguardano le ritenute d'acconto (Cud e certificazioni varie), attestati di pagamento degli acconti (F24), detrazioni e deduzioni d'imposta (ad esempio fatture, bonifici, scontrini, tasse scolastiche, ecc.), i crediti e le eccedenze d'imposta (esempio modello Unico anno precedente). Tali documenti possono essere conservati in formato cartaceo oppure elettronico. In quest'ultimo caso le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione devono essere preservati nel formato originale mentre la copia della documentazione rilevante ai fini del rilascio del visto di conformità deve essere conservata in formato "pdf" o "tiff". Tale documentazione (articolo 26, comma 3-bis, del Dm 164/1999) dovrà essere trasmessa, dal responsabile del Caf o dal professionista, in via telematica a seguito di richiesta delle Entrate. L'obbligo di conservazione dei documenti non può essere sostituito dall'indicazione analitica - di quanto esibito dal contribuente - nella ricevuta di avvenuta consegna (modello 730/2). Ancorché l'amministrazione finanziaria non ne abbia fatto cenno, è da ritenere che l'obbligo imposto ai Caf non esime comunque i contribuenti dalla conservazione dei documenti fino a quando il fisco può esercitare l'attività di controllo (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). Con riguardo al 730 dei soggetti che non hanno più il sostituto d'imposta al momento del conguaglio, la risoluzione 57/E/2014, dopo aver ricordato che gli eventuali versamenti devono essere effettuati nei termini ordinari (16 giugno o 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%), ha chiarito che anche tali contribuenti possono presentare il "730 integrativo" qualora la dichiarazione originaria presenti errori od omissioni la cui correzione porti ad un maggior rimborso o ad un minor debito. Se infatti si verifica la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario (termine, quest'anno, prorogato al 16 giugno) e la data del 27 ottobre, il contribuente può presentare al Caf il modello 730 integrativo (codice 1 nella casella "730 integrativo" e barratura della casella "Mod. 730 Dipendenti senza sostituto") e il rimborso sarà effettuato direttamente delle entrate. Viceversa, se è stato presentato un 730 originario in assenza di sostituto d'imposta ed entro il 27 ottobre il contribuente ha un nuovo sostituto, può presentare il 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 ed ottenere il rimborso dal nuovo sostituto d'imposta.
Infine, qualora il 730 originario sia stato inviato a un sostituto non tenuto all'effettuazione del conguaglio e il contribuente non risulti avere un sostituto d'imposta, può essere predisposto il "Mod. 730 Dipendenti senza sostituto" contrassegnato con il codice 2 ("dati del sostituto errati") o con il codice 3 ("dati del sostituto errati con integrativa a favore").