Intrastat, niente sanzioni per i ritardi nell’invio di marzo
Gli eventuali ritardi nella trasmissione dei modelli Intra acquisti, entro la scadenza del prossimo 25 marzo (che cadendo di sabato viene rinviata a lunedì 27), non saranno sanzionati. Lo dichiarano con un comunicato stampa emanato ieri le agenzie delle Dogane e delle Entrate .
L’articolo 4, comma 4 del Dl 193/2016 aveva previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la soppressione dell’obbligo di invio del modello Intrastat con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea. Successivamente, la conversione (legge 19/2017)
del decreto Milleproroghe (Dl 244/2016) ha ripristinato tale obbligo, rinviando l’abolizione al 1° gennaio 2018.
La legge di conversione che ha ripristinato l’Intra acquisti, è stata pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» il 28 febbraio, quindi dopo il termine previsto per l’invio dei modelli relativi al mese di gennaio. Infatti modelli Intra devono essere inviati con periodicità mensile entro il giorno 25 del mese successivo, o trimestrale a seconda dell’ammontare delle operazione effettuate nel periodo precedente. In particolare, inviano i modelli con periodicità trimestrale i contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro; inviano, invece, i modelli con periodicità mensile i contribuenti che hanno effettuato operazioni in uno dei quattro trimestri precedenti di ammontare superiore alla soglia di 50mila euro. Il 17 febbraio scorso l’agenzia delle Dogane, in collaborazione con l’agenzia delle Entrate e con l’Istat, aveva emanato un comunicato stampa che, in virtù dell’imminente spostamento di un anno della soppressione degli elenchi Intra acquisti in forza del Milleproroghe, ricordava come l’obbligo dell’Intra statistico permanesse solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile degli Intra-2.
Ora le Agenzie precisano nel comunicato che, essendo la legge di conversione 19/2017 entrata in vigore il 1° marzo quindi molto a ridosso della scadenza del 25 marzo, non si applicheranno le sanzioni per eventuali ritardi nella trasmissione dei modelli.
La non applicazione delle sanzioni trova fondamento nello Statuto del contribuente. Infatti, in base all’articolo 3 della legge 212/2000 le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. In questo caso, la legge è entrata in vigore il 1° marzo, ovvero il giorno successivo a quello di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» mentre la scadenza prevista per l’adempimento è il 25 marzo, ben prima del decorso dei 60 giorni.
Forfettari e precompilata, nel quadro LM anche i compensi non effettivamente percepiti
di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware