Imposte

Intrattenimento in streaming, servizi soggetti a Iva nel Paese dell’utente

Con la risposta 322 le Entrate seguono l’orientamento del Comitato Iva europeo e vanno oltre l’applicazione della norma interna sulla territorialità degli eventi

Intrattenimento in diretta tramite web soggetto a Iva nel Paese dell’utente consumatore finale. Con la risposta a interpello 322, le Entrate applicano la norma interna sulla territorialità degli eventi di intrattenimento in maniera “coraggiosa” andando ben oltre il dato letterale e guardando alle novità che sul tema provengono dall’Europa.

Trattandosi di analizzare un servizio complesso, che consiste in videochat nell’ambito delle quali un interprete/attore fornisce delle prestazioni in diretta all’utente, permettendo un’interazione bidirezionale in streaming, è dirimente individuare la natura del servizio per poi passare a determinare il luogo di tassazione ai fini Iva.

Le Entrate risolvono la questione dando priorità, sul piano nazionale, all’orientamento del Comitato Iva (working paper n. 1013 del 22 marzo 2021), secondo cui, nell’ipotesi di servizi consistenti in sessioni interattive filmate e trasmesse in tempo reale via internet – come appunto le videochat – forniti da un soggetto passivo proprietario del contenuto digitale a un cliente finale (spettatore), mentre il contenuto è fornito da un terzo, la fornitura del servizio al cliente finale va intesa come un evento/attività di intrattenimento, disciplinato all’articolo 54 della direttiva. Considerati i progressi tecnologici, aggiunge poi il Comitato, il luogo di cui tali eventi/attività virtuali si realizzano va individuato nel luogo in cui il cliente è stabilito e non nel luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite (come più propriamente afferma l’articolo 54 della direttiva in riferimento ai destinatari non soggetti passivi d’imposta).

La visione del Comitato è innovativa e ha richiesto un adattamento della stessa norma unionale che, a partire dal 1° gennaio 2025, ufficialmente sposterà la tassazione degli eventi in streaming nel luogo in cui l’utente finale è stabilito oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale. Nel frattempo, la norma unionale e quella interna (articolo 7-quinquies, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972) restano ancorate al criterio della territorialità nel luogo in cui materialmente si svolge l’evento. Tali disposizioni non trovano, tuttavia, applicazione letterale in riferimento al caso di specie, ove, come ormai sarà chiaro, l’agenzia delle Entrate segue piuttosto la visione prospettica dell’organo europeo attuando, anzi tempo, la riforma di cui alla direttiva 542/2022.

In realtà non è neppure la prima volta che le Entrate anticipano il legislatore sul tema della territorialità degli eventi in streaming. In tal senso, infatti, era anche la risposta 409/E del 2022 relativa alla formazione on line, in cui si faceva un distinguo a seconda della possibilità dell’utente di interagire o meno. In tale ultimo caso, il servizio seguiva le regole sui servizi elettronici.

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