Invariati i permessi per handicap grave in caso di part time
Il lavoratore che assiste un familiare affetto da handicap hadiritto ai tre giorni di permesso mensili ex aricolo 33, comma 3, legge 104/92 anche dopo la trasformazione del rapporto di lavoro da full time in part time. Osserva la Corte di cassazione che la riduzione dell’orario di lavoro intervenuta nel contesto di un rapporto avviato a tempo pieno non può incidere rispetto alla fruizione dei permessi ex legge 104 per assistere un familiare portatore di disabilità, in quanto deve poter prevalere l’interesse ad assicurare la continuità nell’assistenza del disabile in ambito familiare.
Questi principi, che la Suprema Corte ha espresso con la sentenza 22925 depositata ieri, costituiscono un’assoluta novità nel panorama giurisprudenziale interno, in quanto è la prima volta che in termini così espliciti viene affermato come il diritto a mantenere per intero la fruizione dei tre giorni di permesso al mese (previsti dalla legge 104/1992) non possa essere compresso da una successiva riduzione del monte ore lavorativo.
Nel suo excursus argomentativo la Corte rimarca che i tre giorni di permesso mensile retribuito, cui hanno diritto i lavoratori che assistono un familiare con handicap in situazione di gravità, costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale che affonda i suoi presupposti direttamente nella Carta Costituzionale, quale misura diretta alla tutela della salute del disabile in ambito familiare. È in questo contesto di riferimento, ad avviso della Corte, che deve essere verificato se la trasformazione in part time del rapporto di lavoro a tempo pieno possa comportare il riproporzionamento dell’entità dei permessi mensili di cui è legittimato a fruire il lavoratore che assiste una persona colpita da condizione di handicap.
A presidio del diritto a conservare per intero il numero dei giorni mensili di permesso, la Cassazione richiama il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale previsto, tra l’altro, dall’allora vigente articolo 4, comma 2, Dlgs 25 febbraio 2000 n. 61, in relazione al quale la Corte ha ricavato una distinzione generale tra istituti con connotazione patrimoniale, rispetto ai quali è ammesso il riproporzionamento verso il basso, e istituti riconducibili a diritti non strettamente patrimoniali, rispetto ai quali opera il divieto di ridurre il contenuto della prestazione per effetto del regime orario a part time.
In questa seconda categoria, precisa la Corte, vanno collocati i permessi per l’assistenza di persona con handicap in situazione di gravità, con la conseguenza che rispetto ad essi non opera il principio del riproporzionamento collegato alla riduzione dell’orario ordinario di lavoro.
D’altro lato, la Corte si preoccupa di evitare che la fruizione integrale dei permessi ex legge 104 si traduca in un irragionevole sacrificio a carico del datore di lavoro e, per tale ragione, perviene alla conclusione per cui la riduzione dell’entità dei permessi per assistenza del familiare disabile non opera se il part time prevede un’articolazione oraria superiore al 50% rispetto al tempo pieno, laddove è ritenuta legittima una proporzionata riduzione dei tre giorni mensili di permesso per assistere il portatore di handicap se la misura del part time è inferiore a tale soglia percentuale.
Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22925 del 29 settembre 2017