Finanza

Investimenti, bonus esclusi solo per i costi sostenuti durante le interdittive da 231

Una risposta del Mef in Commissione finanze chiarisce che l’esclusione opera solo per gli investimenti effettuati durante le sanzioni

di Federica Micardi

Tra le cause di esclusione dal credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive c’è la presenza di sanzioni interdittive previste dal decreto legislativo Dlgs 231/2001 (norma che stabilisce la responsabilità degli enti in caso di commissione di reati da parte delle proprie figure apicali senza che siano state adottate misure di vigilanza e di controllo).

Sull’ambito applicativo di questa esclusione sono sorti da tempo diversi dubbi applicativi (si veda l’articolo sul Sole 24 Ore del 16 febbraio 2020). Uno di questi viene ora risolto da una risposta fornita dal ministero dell’Economia in commissione Finanze alla Camera che limita la decadenza dall’agevolazione agli investimenti effettuati durante il “periodo interdetto”.

Ma andiamo con ordine. Il comma 1052, articolo 1 della legge 178/2020 stabilisce alcuni requisiti soggettivi in presenza dei quali non è consentito accedere all’agevolazione; sono per esempio escluse dal credito «le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Dlgs 231/01».

Ora il Mef, «per motivi di ordine sistematico e di ragionevolezza» chiarisce che l’esclusione riguarda solo il medesimo arco temporale interessato dall’applicazione della sanzione interdittiva. Per esempio, se l’impresa Alfa è sottoposta a un periodo di interdizione di sei mesi, che va dal 1° marzo 2021 al 1° settembre 2021 non potrà usufruire del credito d'imposta per i costi degli investimenti effettuati nel medesimo periodo temporale (1° marzo 2021-1° settembre 2021).

Lo stesso chiarimento, precisa il Mef, vale anche per gli investimenti effettuati sulla base della legge 160/2019 (la manovra 2020) e regolati dall’articolo 1, comma 186.

Ai fini della determinazione del momento di «effettuazione» degli investimenti si deve fare riferimento alle regole generali della competenza ex articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.

La risposta - sia pure indirettamente - sembra risolvere anche un altro dubbio, perché dà per scontata l’esclusione dell’agevolazione in caso di applicazione di una qualsiasi misura interdittiva prevista dall’articolo 9, comma 2, del decreto 231, e non solo da quella specifica misura interdittiva contenuta nella lettera d) di tale comma, che consiste appunto nella «l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi». Pare di capire, allora, che anche una qualunque altra misura interdittiva, come ad esempio il divieto di pubblicizzare beni o servizi (prevista dalla lettera e del comma citato), faccia venir meno le agevolazioni.

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