Investimenti in start up, il bivio tra 30% e 50% impone il test di convenienza
Necessario valutare la tipologia di incentivo a cui si ricorre in base a caratteristiche e condizioni dell’impresa e del soggetto investitore
La prossima introduzione da parte del decreto Sostegni-bis di una specifica esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di partecipazioni acquisite a seguito della sottoscrizione del capitale sociale di start up e Pmi innovative, offre l’occasione per approfondire alcuni degli aspetti dubbi di maggior rilievo per la piena messa a terra delle recenti agevolazioni fiscali introdotte dal decreto Rilancio.
L’articolo 38 del Dl Rilancio (Dl 34/2020) ha apparentemente potenziato le agevolazioni per gli investimenti in start up innovative applicabili alle persone fisiche: tali nuove agevolazioni hanno infatti affiancato, in via alternativa, le simili disposizioni già in vigore di cui all’articolo 29 del Dl 179/2012.
Il meccanismo delle detrazioni fiscali
Nello specifico l’articolo 38 ha inserito l’articolo 29-bis al Dl 179/2012, secondo il quale in alternativa a quanto previsto dall’articolo 29 (ovvero alternativamente alla ordinaria detrazione dall’Irpef del 30%), dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. Per le Pmi innovative, invece, viene espressamente disciplinata la fruibilità della detrazione “ordinaria” del 30% sulla parte eccedente l’investimento detraibile al 50 per cento.
L’investimento massimo in start up innovative detraibile al 50% non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro, e deve essere mantenuto, al pari dell’agevolazione recata dall’articolo 29, per almeno tre anni.
Il tetto e il «de minimis» impongono la scelta
L’agevolazione “maggiorata” inoltre (a differenza di quella “ordinaria) deve rispettare il regime del minimis, ovverosia è consentita se la somma degli aiuti fruiti dalla start up non supera la soglia di 200.000 euro nell’arco di tre anni da calcolarsi sull’ammontare effettivamente detratto dall’investitore.
In sostanza, la detrazione maggiorata consente un risparmio massimo di imposta pari a 50mila euro su 100mila euro di investimento consentito per periodo di imposta; mentre quella ordinaria un risparmio massimo di 300mila euro su 1 milione di euro di investimento consentito per periodo di imposta (30mila euro a parità di investimento di 100 mila euro).
L’apparente più favorevole detrazione di cui all’articolo 29-bis prevede quindi limiti di investimento ben inferiori rispetto alla “ordinaria” detrazione di cui all’articolo 29 (rispettivamente, euro 100.000 vs euro 1.000.000); di conseguenza, ci si è interrogati, nel caso in cui un investimento ecceda i limiti per la detrazione al 50%, ma non per quelli al 30%, se vi possano esserci due diversi “scaglioni” di detrazione per un singolo investimento.
Dal tenore letterale della norma in questione si evince che, a prescindere dall’ammontare dell’apporto, l’opzione del contribuente per la detrazione del 50% escluderebbe del tutto la possibilità di fruizione della detrazione del 30% per la parte eccedente.
Sul punto è intervenuto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2020 di attuazione delle norme, secondo cui (articolo 1, comma 5) le due detrazioni non sarebbero cumulabili «per la medesima operazione finanziaria», risultando incerto se debba intendersi come tale la singola operazione di apporto di capitale o l’operazione finanziaria di investimento “complessivo” nella singola start up innovativa.
Regime differente per start up e Pmi innovative
In considerazione dell’importanza del concetto di “alternatività” per il raggiungimento dell’obiettivo voluto dal legislatore, ovverosia il rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative, risulta auspicabile un pronto chiarimento ufficiale da parte dell’amministrazione finanziaria e, maggiormente auspicabile, risulterebbe una modifica normativa tesa a equiparare il regime delle start up innovative a quello delle Pmi innovative.
Nel frattempo, risulta opportuno che gli investitori valutino attentamente se ricorrere all’incentivo del 30% o all'incentivo del 50%, sulla base delle caratteristiche e delle condizioni dell’impresa stessa e del soggetto investitore: nell’ottica di una eventuale interpretazione restrittiva del menzionato concetto di alternatività risulta in particolare opportuno, prima dell’invio dell’istanza per l’agevolazione maggiorata, valutare l’intenzione di effettuare successivi investimenti che potrebbero invece beneficiare dell'agevolazione ordinaria in assenza dell'opzione per quella “apparentemente” maggiorata.





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