Imposte

Investimenti in start up innovative con bonus rafforzati

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di Alessio Rocchi e Antonio Tomassini

La legge di Bilancio 2019 ( legge 145/2018, articolo 1, comma 218 ) stabilisce che per l’anno 2019 le aliquote delle detrazioni dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e deduzioni dal reddito delle società per gli investimenti in start-up innovative sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale delle start up innovative da parte di soggetti passivi Ires, diversi da imprese start-up innovative, le aliquote sono incrementate per il 2019 dal 30% al 50%, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni. Gli incentivi fiscali prevedevano per le persone fisiche che investono in una start-up innovativa, una detrazione dall’Irpef pari al 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche, invece, una deduzione dall’ imponibile Ires sempre pari al 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni.

Il comma 220 precisa che tali disposizioni sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall’articolo 108, paragrafo 2, del Trattato Ue. Proprio pochi giorni fa la Commissione europea ha autorizzato l’estensione di tali incentivi fiscali già vigenti per gli investimenti in start-up innovative anche alle Pmi innovative.

Si ricorda che il Dl 3/2015 (Investment compact) definisce Pmi Innovative le piccole e medie imprese in possesso dei seguenti requisiti:
1) sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
2) non sono quotate in un mercato regolamentato (ma possono essere quotate in una piattaforma multilaterale di negoziazione, come l’Aim);
3) hanno certificato il loro ultimo bilancio;
4) presentano un chiaro carattere innovativo, identificato dal possesso di almeno due dei seguenti tre criteri:
•volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione;
•forza lavoro costituita, in una quota pari ad almeno 1/3 del totale, di titolari di laurea magistrale, oppure, in una quota pari ad almeno 1/5 del totale, da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori;
•titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, ovvero titolarità di un software registrato.

L’autorizzazione della Commissione, che sancisce la conformità degli incentivi agli orientamenti europei sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C19/04), si inserisce nell’ambito delle altre misure agevolative di cosiddetta finanza per la crescita a favore di investitori e Pmi quali i Pir ed il credito d’imposta del 50% dei costi di consulenza legati alla quotazione in Borsa.
L’intento è quello di stimolare positive ripercussioni sull’economia reale e sulla competitività del nostro Paese. Seppur l’evoluzione decisa dalla Commissione europea consenta l’estensione dell’ambito di applicabilità degli incentivi fiscali in parola dalle start-up innovative alle Pmi Innovative, vale la pena evidenziare che molte Pmi che offrono servizi ad alta innovazione tecnologica con personale altamente qualificato risultano essere penalizzate dalla definizione generale di Pmi, ancora contenuta nella raccomandazione 2003/361/Ce.

La raccomandazione prevede che per essere qualificata Pmi (e godere di tutte le norme che a tale definizione rinviano, come il credito di imposta per la quotazione) una società deve avere un numero di occupati non superiore a 250, un volume d’affari non superiore a 50 milioni di euro ed un totale bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Ebbene vi sono imprese che investono molto in R&S ed impiegano tipicamente molto personale altamente qualificato (soprattutto giovani tecnici ed ingegneri) ma sono escluse dalla definizione di Pmi perché non soddisfano il requisito relativi agli occupati.

Ora che la Commissione europea sta completando la consultazione pubblica per modificare la raccomandazione e, quindi, la definizione generale di Pmi è auspicabile che venga rimosso il riferimento al numero degli occupati, conservando magari solo il requisito relativo al fatturato.

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