Adempimenti

Invio corrispettivi telematici non più solo con i registratori: al via la consultazione per gli esoneri

di Alessandro Matromatteo e Benedetto Santacroce

Sino al prossimo 26 aprile, associazioni di categoria, professionisti, istituzioni di ricerca o università così come privati cittadini potranno inviare online osservazioni e proposte circa i casi di esonero dall’obbligo generalizzato dei corrispettivi giornalieri.

Con una comunicazione pubblicata ieri sul proprio sito web, il ministero dell’Economia ha invitato infatti tutti i soggetti interessati a partecipare all’individuazione delle attività economiche che non saranno obbligate a memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. I contributi inviati non saranno tuttavia in alcun modo vincolanti per il ministero nella predisposizione del decreto ministeriale, di prossima emanazione, che andrà di fatto a sostituire il vigente regolamento, di cui al Dpr n. 696 del 1996, che contiene già oggi le attività esonerate dall’emissione di scontrini e ricevute fiscali.

I contributi dovranno essere preceduti dalla descrizione del loro oggetto o da un breve sintesi di massimo cinquecento caratteri, cui segue l’allegazione di un documento in formato pdf o rtf della dimensione massima di un megabyte. Dalla lettura del comunicato risulta chiaro come tutte le operazioni fiscalmente rilevanti dovranno essere documentate attraverso la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri, e non più con il semplice rilascio di scontrini e ricevute fiscali, salvo nel caso di attività puntualmente individuate con il decreto ministeriale in fase di emanazione.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sarà infatti obbligatoria a partire dal 1° luglio 2019, per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400mila euro ovvero, a partire dal 1° gennaio 2020, per i contribuenti con volume d’affari inferiore a euro 400 mila. Altra indicazione assolutamente positiva contenuta nella comunicazione è quella con cui si anticipa il superamento dell’obbligo di certificazione attraverso l’utilizzo esclusivo di registratori e server telematici, prodotti secondo le specifiche tecniche di cui al provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016.

È infatti prevista la possibilità di utilizzo di altri strumenti tecnologici, da individuare con provvedimenti direttoriali di prossima emanazione, in grado di garantire sicurezza e inalterabilità dei dati. La comunicazione risulta in linea con il dato normativo dell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015, in cui si fa riferimento a memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi attraverso strumenti tecnologici che rendono inalterabile e sicuro il dato della certificazione fiscale rilasciata, compresi quegli strumenti che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. In questo modo, potranno essere superati quei limiti funzionali ed operativi che sembrano oggi dipendere dall’utilizzo esclusivo di registratori telematici che, in ragione della loro struttura e funzionamento, devono necessariamente essere collegati ad un punto di vendita fisico.

Utilizzare strumenti tecnologici diversi permetterà, ad esempio, di garantire la trasmissione delle informazioni fiscalmente rilevanti anche per le ipotesi di e-commerce, ad oggi escluse dall’adempimento della certificazione. Di fondamentale importanza potrà anche essere la spinta verso l’utilizzo sempre più diffuso, analogamente all’obbligo già inserito nella filiera dei carburanti per deduzione e detrazione da parte dei soggetti Iva, di pagamenti tracciabili con carta di debito e di credito.

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